Giudicato penale sull’esistenza del danno da falsa testimonianza (Cass. civ. Sez. II n. 5131 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si è limitato a statuire sulla sola potenzialità dannosa del fatto e sul nesso eziologico in astratto, ma ha accertato e statuito sull’esistenza in concreto del danno e del relativo nesso causale con la condotta del condannato, valgono sul punto i principi del giudicato. Il giudice civile non può quindi rimettere in discussione l’an debeatur, essendo investito esclusivamente del compito di determinare il quantum e di stabilire per quanta parte il danno complessivamente patito sia ascrivibile alla condotta accertata in sede penale. L’accertamento penale dell’esistenza di un pregiudizio risarcibile, morale e materiale, vincola il giudice civile, al quale spetta soltanto la relativa liquidazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, due soggetti per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla falsa testimonianza resa in un precedente giudizio possessorio. Il pregiudizio lamentato consisteva nel ritardo con cui l’istante aveva potuto riottenere la disponibilità materiale di un fondo, occupato in parte in forza di un rapporto agrario e in parte senza titolo, e nell’impossibilità di dare esecuzione a un contratto preliminare di alienazione del bene.
Il Tribunale aveva condannato al risarcimento uno solo dei convenuti, rigettando la domanda verso l’altro. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, aveva respinto il gravame del ricorrente, escludendo la prova del nesso causale tra la falsa deposizione e il danno da mancata vendita del fondo, e negando rilievo alle statuizioni del giudice penale. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità logica il secondo e il terzo motivo, che investono il rapporto tra il giudicato penale e il giudizio civile di danno. Il ricorrente sosteneva che la Corte distrettuale aveva erroneamente escluso il danno morale in assenza di contestazione specifica e, soprattutto, aveva negato rilevanza alle statuizioni del giudice penale, che non erano vincolanti solo ove si fossero fermate all’astratta idoneità del fatto a produrre danno.
La Corte ricostruisce il ragionamento dei giudici di merito. La Corte d’Appello aveva fatto propria la motivazione del Tribunale, secondo cui la testimonianza falsa non era stata decisiva per la formazione del convincimento del giudice e non era stata determinante ai fini del rigetto del ricorso possessorio. In relazione al rapporto agrario, la deposizione era stata apprezzata unitamente ad altre evidenze istruttorie; in relazione all’occupazione abusiva, il preliminare non avrebbe potuto essere concluso indipendentemente dalla tardiva riconsegna, poiché il fondo era ancora detenuto in forza di un titolo.
Il Collegio rileva però che la Corte d’Appello di Torino, in sede penale, aveva definitivamente accertato la responsabilità per la falsa testimonianza e aveva affermato l’esistenza di una certa ed univoca efficienza causale ricollegabile a quella deposizione, sia quanto alla controversia agraria sia quanto a quella possessoria. Il giudice penale aveva demandato al giudice civile soltanto la determinazione di quanta parte del danno risarcibile, morale e materiale, fosse dipesa dalla falsa deposizione.
L’esame diretto della sentenza penale era consentito in presenza della deduzione di un profilo di giudicato, poiché la Cassazione, in relazione agli errores in procedendo, è giudice del fatto processuale. La Corte afferma che l’accertamento dell’esistenza del danno risarcibile era già stato operato in sede penale e non poteva essere nuovamente posto in discussione in sede civile. Richiama il principio di cui a Cass. Sez. 3 n. 16113 del 2009 e a Cass. Sez. 3 n. 26021 del 2011, secondo cui il giudicato copre anche l’accertata esistenza del danno quando il giudice penale non si sia limitato alla sola potenzialità dannosa del fatto.
L’accoglimento del secondo e del terzo motivo comporta l’assorbimento della prima censura. Il giudice del rinvio dovrà operare un nuovo esame partendo dal presupposto che la responsabilità per il danno morale e materiale è già stata accertata, con effetto di giudicato, in sede penale, e dovrà determinare quanta parte del danno complessivo sia ascrivibile alla condotta dannosa, liquidando la somma dovuta. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in differente composizione.
Nota della Redazione
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