Rimborso spese legali del funzionario: minimi tariffari e fase istruttoria (Cass. civ. Sez. I n. 21947 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico funzionario ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell’ufficio ha diritto, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, al rimborso delle spese sostenute per la propria difesa, secondo il parere di congruità dell’Avvocatura erariale. La non obbligatorietà del patrocinio tecnico nella fase istruttoria del giudizio di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti non esclude aprioristicamente l’ammissibilità del rimborso delle relative spese, dovendosi valutare in concreto la capacità dell’interessato di difendersi personalmente. La liquidazione dell’onorario non può essere effettuata in misura inferiore ai minimi tariffari in mancanza di una specifica motivazione sulla manifesta sproporzione tra i minimi stessi e le prestazioni rese. Il vizio consistente nell’errata percezione della realtà processuale è deducibile come errore di fatto con la revocazione, non con il ricorso per cassazione.
Il Fatto
Un ex Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato aveva chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un giudizio di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti, conclusosi con proscioglimento. Il Ministero dello sviluppo economico aveva parzialmente negato quel rimborso.
Dopo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la causa era riassunta davanti al Tribunale di Roma, che accoglieva parzialmente la domanda. La Corte d’appello di Roma accoglieva in parte l’impugnazione del Ministero, dichiarava inammissibile l’appello incidentale del funzionario e rigettava le sue domande. Contro tale decisione il funzionario ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13861 del 2015: il rimborso va riconosciuto nei limiti dello «strettamente necessario» secondo il parere di congruità dell’Avvocatura erariale. Quel limite non può essere inteso pedissequamente, ma va contemperato con i principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti.
Su questa base il primo motivo è fondato. La Corte territoriale ha ritenuto che la natura meramente endoprocedimentale dell’istruttoria contabile e la non obbligatorietà del patrocinio tecnico escludessero senz’altro il rimborso. La Corte censura tale automatismo: occorre valutare in concreto la capacità dell’interessato di difendersi personalmente, le competenze tecnico-giuridiche disponibili, la rilevanza degli interessi economici, la complessità delle questioni e la consistenza della documentazione. Tale valutazione è stata del tutto omessa.
È fondato anche il secondo motivo, sul rispetto dei minimi tariffari. La sentenza impugnata aveva ritenuto congrua una liquidazione largamente inferiore ai valori minimi del d.m. n. 585 del 1994. La Corte ribadisce il principio di inderogabilità dei minimi, sancito dall’art. 24 della legge n. 794 del 1942 e ribadito dall’art. 4 del d.m. n. 585 del 1994. La riduzione sotto i minimi presuppone una manifesta sproporzione tra gli stessi e le prestazioni, che esige specifica motivazione: motivazione del tutto assente.
È invece inammissibile il terzo motivo, sull’asserita tardività dell’appello incidentale. L’errata individuazione della data di deposito della comparsa configura un errore di fatto, deducibile con la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., e non con il ricorso per cassazione.
La sentenza è pertanto cassata nei limiti dell’accoglimento dei primi due motivi, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.