Inammissibile il ricorso per doppia conforme e mancata riproduzione del giudicato (Cass. civ. Sez. II n. 548 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il ricorrente non riproduca il contenuto del provvedimento che assume violato come giudicato esterno. Il controllo di legittimità sull’ art. 2909 cod. civ. si limita all’accertamento degli estremi legali per l’efficienza del giudicato nel processo in corso, senza sindacare l’interpretazione che ne abbia dato il giudice di merito. Quest’ultima resta incensurabile in sede di legittimità quando sia immune da errori giuridici o da vizi di logica. Il ricorso proposto avverso la seconda pronuncia conforme è inoltre inammissibile ai sensi dell’ art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. quando le censure non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata e non ne evidenzino un esame decisivo omesso.
Il Fatto
Il Comune di Capri agiva in giudizio per ottenere il rilascio di una porzione immobiliare — adibita a bar — insistente su un’area demaniale sovrastante la stazione superiore di una funicolare. Deduceva che la concessione risalente al 1930, priva di previsione di rinnovo, era scaduta e che l’occupazione proseguita era divenuta abusiva. La società convenuta si opponeva, sostenendo di essere divenuta proprietaria in forza di un decreto di esproprio e per usucapione, ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale accoglieva la domanda di rilascio e rigettava la riconvenzionale di usucapione. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello, confermando integralmente la prima decisione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, articolando la decisione su due direttrici principali. La prima riguarda i primi tre motivi, tutti costruiti sull’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La Corte rileva che le censure si infrangono contro il giudizio di doppia conforme: la pronuncia di appello ha confermato quella di primo grado su tutti i punti controversi e il ricorrente non ha dimostrato che l’esame dei fatti sarebbe stato decisivo ai fini del diverso esito.
Sul primo motivo, la Corte osserva che l’area era comunque demaniale per la presunzione di demanialità dell’ art. 22 della legge 20.3.1865 n. 2248, confermata dalla convenzione del 1906. Il decreto prefettizio del 26.3.1912, invocato come titolo di proprietà, non è fatto decisivo, poiché la sentenza impugnata ha accertato che gli atti espropriativi furono richiesti dalla società quale concessionaria del Comune, non in proprio. Quanto all’ art. 940 cod. civ., il titolo di acquisto per specificazione non risulta tempestivamente invocato in via riconvenzionale e, in ogni caso, non opera laddove la situazione sia già regolata convenzionalmente.
Sul secondo motivo, relativo alle asserite ammissioni del Comune in un diverso giudizio, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha specificamente motivato sull’assenza di valore confessorio, trattandosi di dichiarazioni riferibili ai difensori e non al rappresentante dell’ente. Sul terzo motivo, il difetto di decisività si salda a quello già rilevato. Le istanze istruttorie sulla usucapione sono inammissibili, non essendo stati riproposti i capitoli di prova e non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione dell’appello; l’area demaniale non è comunque usucapibile e la detenzione del bar non vale come possesso ad usucapionem.
Sul quarto motivo, con cui si deduce la violazione del giudicato esterno, la Corte richiama il principio per cui la violazione dell’ art. 2909 cod. civ. è denunciabile, ma il controllo di legittimità si limita all’accertamento degli estremi per l’efficienza del giudicato. Poiché il ricorrente non ha riprodotto il testo della sentenza asserita come ignorata, la Corte non è posta in condizione di valutare la censura. In ogni caso, la sentenza impugnata ha ritenuto quella pronuncia, intercorsa fra soggetti terzi, inidonea a vincolare il Comune sulle diverse questioni attinenti alla proprietà dell’area demaniale, con motivazione immune da errori giuridici e da vizi di logica. Le spese seguono la soccombenza; si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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