Domanda di rimozione contatori mutata in appello è inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 1278 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello il divieto di domande nuove, sancito dall’art. 345 c.p.c., impedisce all’attore di modificare la causa petendi della domanda di rimozione dei contatori proposta in primo grado. Integra una domanda nuova, come tale inammissibile e rilevabile d’ufficio, quella di rimozione dei contatori in cui si alleghi per la prima volta la proprietà esclusiva del muro di alloggiamento derivante dal principio di accessione di cui all’art. 934 cod. civ., in luogo della comunione del muro di confine ex art. 880 cod. civ. fatta valere davanti al giudice di prime cure. La violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, invece, va valutata in appello con riferimento alle conclusioni dell’atto di appello e non a quelle del giudizio di primo grado.
Il Fatto
Il titolare di un fondo ha agito in primo grado per ottenere la condanna del vicino a spostare i contatori dell’acqua, della luce e del gas collocati sul muro di confine, oltre al risarcimento del danno, deducendo che il muro era in comunione con la proprietà del Comune confinante.
Il Tribunale ha respinto la domanda, non risultando provata la proprietà esclusiva del muro in capo agli attori. In appello gli attori hanno riproposto la domanda di rimozione, fondandola però sulla proprietà esclusiva del muro per effetto dell’accessione rispetto al fondo di loro proprietà. La Corte d’Appello ha accolto parzialmente l’impugnazione, ordinando la rimozione dei contatori. Il ricorrente ha censurato la sentenza con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare, quale ragione più liquida, il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 345 c.p.c., che vieta di proporre domande nuove in appello e ne impone la declaratoria di inammissibilità d’ufficio.
La Corte ricostruisce la vicenda processuale. In primo grado gli attori avevano indicato il muro come comune tra la loro particella e la proprietà del Comune, individuando in tale comunione la causa petendi della domanda. Il convenuto aveva dal canto suo sostenuto che il muro era stato costruito sul confine dal proprio dante causa e che era di proprietà comune tra lui e gli attori.
Dopo la sentenza di primo grado, che aveva escluso la prova della proprietà esclusiva del muro, gli appellanti hanno invece posto alla base della domanda la proprietà esclusiva del muro, in quanto costruito interamente all’interno della loro particella, invocando il principio di accessione dell’art. 934 cod. civ. e non più la presunzione di comunione del muro divisorio dell’art. 880 cod. civ..
Tale mutamento integra una domanda nuova, per intervenuta modifica tardiva della causa petendi, che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile d’ufficio, anziché accogliere la domanda e riformare la decisione di primo grado. Il secondo motivo è respinto, perché il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va applicato, in secondo grado, alle conclusioni dell’atto di appello.
Il primo motivo, sulla motivazione apparente, e il quarto, sulla violazione dell’art. 116 c.p.c., restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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