Interpretazione della domanda e risoluzione di diritto ex art. 1454 cod. civ. (Cass. civ. Sez. II n. 8645 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione della domanda, il giudice non è vincolato al tenore meramente letterale degli atti, ma deve individuare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dal provvedimento in concreto richiesto, incorrendo nel vizio di omesso esame ove si limiti alla sola prospettazione letterale. La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cod. civ. e quella di accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 cod. civ. differiscono per presupposti e per petitum. Tuttavia, qualora i fatti che sostanziano la risoluzione di diritto siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo, la relativa domanda può essere ritenuta implicitamente formulata e deve essere esaminata. L’intimazione della diffida ad adempiere e l’inutile decorso del termine non eliminano la necessità dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 cod. civ., sotto il profilo oggettivo, e dell’imputabilità a colpa del debitore, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.
Il Fatto
Con atto di citazione il promissario acquirente conveniva davanti al Tribunale i promittenti alienanti per ottenere l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, con trasferimento della proprietà del terreno e risarcimento dei danni.
I convenuti eccepivano che era stato il comportamento del promissario acquirente a determinare la risoluzione del contratto, per non aver presentato la progettazione completa nel termine contrattualmente previsto, e chiedevano in via riconvenzionale il risarcimento, con autorizzazione a trattenere la caparra confirmatoria. Il Tribunale dichiarava la risoluzione di diritto ex art. 1454 cod. civ. e condannava il promissario acquirente al risarcimento. La Corte d’appello respingeva il gravame. Il promissario acquirente ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, la conversione non consentita della domanda di risoluzione giudiziale in domanda di risoluzione di diritto, con vizio di ultrapetizione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, attinenti alla qualificazione della domanda. Ribadisce che il giudice del merito, nell’individuare contenuto e portata delle domande, non deve uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e dal provvedimento richiesto. Il giudice di merito ha correttamente qualificato la domanda come risoluzione ope legis per effetto della diffida ad adempiere, espressamente richiamata nel corpo dell’atto introduttivo, e non come risoluzione giudiziale ex art. 1453 cod. civ..
La Corte sottolinea che il riferimento nelle conclusioni all’inadempimento “per fatto e colpa” del promissario acquirente non è significativo di un diverso inquadramento giuridico: anche la risoluzione automatica conseguente alla diffida postula che l’inadempimento sia di non scarsa importanza e imputabile alla parte inadempiente.
L’intimazione della diffida ex art. 1454 cod. civ. e l’inutile decorso del termine non eliminano la necessità dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 cod. civ., in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al permanere dell’interesse della parte all’esatto adempimento, né dell’integrazione del presupposto soggettivo dell’imputabilità a colpa, alla stregua della presunzione di responsabilità fissata dall’art. 1218 cod. civ.
La Corte richiama il principio nomofilattico secondo cui, in tema di inadempimento contrattuale, nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale; non altrettanto vale nell’ipotesi inversa, restando precluso l’esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo. Nella specie nessuna illegittima conversione è stata compiuta e alcun vizio di extrapetizione risulta integrato.
Quanto alla gravità e imputabilità dell’inadempimento, l’apprezzamento congruamente motivato del giudice di merito costituisce indagine di fatto sottratta al sindacato di legittimità. La Corte rileva inoltre che, a fronte di una doppia conforme e dell’instaurazione del gravame successivamente all’11 settembre 2012, è preclusa ogni indagine ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., secondo il dettato dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. vigente ratione temporis.
Infine, il primo motivo è infondato: i convenuti avevano richiesto la condanna al risarcimento con autorizzazione all’incameramento definitivo della caparra, fatti salvi i maggiori danni da liquidarsi in separato giudizio. La riserva riguardava dunque i soli danni ulteriori non richiesti e dimostrati in quel giudizio. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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