Esenzione IVA raccolta giocate solo nei rapporti con il concessionario (Cass. civ. Sez. V n. 21948 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IVA prevista dall’art. 10, primo comma, n. 6, d.P.R. n. 633 del 1972, come estesa dall’art. 1, comma 497, l. n. 311 del 2004, opera alle sole condizioni che le operazioni relative alla raccolta delle giocate siano poste in essere nell’ambito dei rapporti tra il concessionario della rete telematica e i gestori ovvero tra il concessionario e gli esercenti. Non è configurabile un’attività di raccolta delle giocate svolta da soggetti privi di un affidamento diretto da parte del concessionario, atteso la riserva esclusiva della gestione del gioco in favore dello Stato e dei suoi concessionari e l’impossibilità di subaffidare a terzi il relativo incarico. Ne consegue che le prestazioni rese dall’esercente in forza di un contratto di mandato intercorso con il gestore, al di fuori di qualsiasi rapporto con il concessionario, vanno assoggettate a IVA con aliquota ordinaria. Le norme fiscali che prevedono esenzioni sono, inoltre, di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Il Fatto
A seguito di un’attività ispettiva della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria notificava alla società contribuente due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008 e 2009. La società operava come gestore di apparecchi elettronici di intrattenimento che restituiscono vincite in denaro, di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., essendo titolare di un contratto con il concessionario della rete telematica e possessore di numerosi apparecchi collocati presso vari esercenti.
Il rilievo riguardava la regolarizzazione di fatture passive emesse dagli esercenti per il servizio di raccolta delle giocate, emesse in regime di esenzione IVA. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’avviso solo quanto alla sanzione per infedele dichiarazione; la Commissione tributaria regionale, in appello, annullava l’avviso anche in relazione all’addebito di omessa regolarizzazione delle fatture passive. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 10, primo comma, n. 6, d.P.R. n. 633 del 1972, nella formulazione applicabile ratione temporis, esenta le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie e dei giochi riservati allo Stato, comprese quelle relative alla raccolta delle giocate. L’art. 1, comma 497, l. n. 311 del 2004 ha esteso l’esenzione agli apparecchi da intrattenimento, anche ai rapporti tra i concessionari della rete e i terzi incaricati della raccolta.
La gestione telematica del gioco è riservata allo Stato e affidata in concessione a terzi. I concessionari assumono la responsabilità della raccolta delle giocate e possono avvalersi di una propria organizzazione o di terzi, nella persona degli esercenti ovvero dei gestori. Tali soggetti collaborano con il concessionario, ma non assumono un ruolo indipendente nella gestione del gioco lecito. Da ciò deriva che l’esenzione presuppone che le operazioni si riferiscano alla raccolta di giocate poste in essere nell’esercizio di attività riservate allo Stato.
Il riconoscimento dell’esenzione, perciò, trova applicazione solo nell’ambito dei rapporti tra il concessionario e l’esercente e tra il concessionario e il gestore, in quanto entrambi provvedono per incarico del concessionario. Non è invece configurabile una raccolta di giocate posta in essere da soggetti privi di un affidamento diretto dal concessionario, avuto riguardo alla riserva esclusiva dell’attività e all’impossibilità di subaffidarla a terzi.
Nella specie, le fatture passive avevano a oggetto la raccolta delle giocate effettuata dall’esercente in forza di un contratto di mandato senza rappresentanza intercorso con il gestore, al di fuori di ogni rapporto con il concessionario. Le relative prestazioni esulano quindi dal perimetro agevolato e vanno assoggettate a IVA con aliquota ordinaria.
La conclusione è confermata dall’ordinamento eurounitario. L’art. 13, parte B, lett. f), dir. 77/388/CE prevede un’esenzione, da interpretarsi in senso restrittivo, motivata da ragioni pratiche e non dalla volontà di garantire un trattamento di favore. Gli Stati membri dispongono di un margine discrezionale per determinarne condizioni e limiti. La Corte, richiamando la giurisprudenza unionale, esclude che la prestazione di servizi consistenti nel fornire personale, locali e attrezzature per la raccolta delle scommesse possa qualificarsi come operazione di scommessa. Il secondo motivo è fondato perché le norme fiscali agevolative sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, con richiamo a Cass. n. 16951 del 2021 e S.U. n. 10013 del 2021. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata in diversa composizione anche per le spese.
Nota della Redazione
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