Revoca del rimborso Iva e termine di decadenza per la nuova istanza (Cass. civ. Sez. V n. 22241 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso del credito Iva, l’indicazione del credito nella dichiarazione annuale, mediante compilazione del relativo quadro, integra manifestazione di volontà di ottenere il rimborso e formale esercizio del diritto, con la conseguenza che il credito è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale e non al termine biennale di decadenza. Il contribuente può revocare la scelta del rimborso optando per la compensazione, ma, per il principio di alternatività tra rimborso e detrazione, solo entro l’anno successivo alla maturazione del credito, restando esclusa ogni illimitata possibilità di revoca. La rinuncia alla richiesta di rimborso non comporta perdita del diritto di credito, che può essere nuovamente azionato nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge. Gli errori emendabili mediante dichiarazione integrativa riguardano solo i dati costituenti esternazione di scienza; quelli relativi a manifestazioni di volontà negoziale sono irretrattabili, salva la prova dell’essenzialità e della obiettiva riconoscibilità dell’errore.
Il Fatto
Una società in nome collettivo, che aveva maturato un credito Iva per spese di acquisto e ristrutturazione di un immobile destinato ad attività turistico-alberghiera, indicava il credito nel Mod. Unico 2006 relativo al periodo di imposta 2005, chiedendone il rimborso. Nel dicembre 2006 la società revocava la richiesta, senza però optare per la detrazione, e non riportava il credito nei Mod. Unico degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010. Solo il 7 giugno 2013 presentava istanza di rimborso, seguita da una dichiarazione integrativa per il 2011 depositata il 25 settembre 2013.
La Commissione tributaria provinciale e poi quella regionale rigettavano l’impugnazione avverso il silenzio-rifiuto, ritenendo tardiva l’istanza rispetto al termine decadenziale. La società ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di essere incorsa in errore di diritto essenziale per effetto di modifiche normative sopravvenute in tema di società non operative, e contestando il calcolo del termine prescrizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via preliminare la disciplina del rimborso del credito d’imposta, distinguendo le imposte periodiche da quelle per cui è necessaria una specifica istanza. Nelle prime il diritto di credito trova origine nella dichiarazione, anche di rettifica, e l’indicazione nel relativo quadro configura formale esercizio del diritto e manifestazione di volontà di ottenere il rimborso. Da ciò discende l’applicabilità dell’ordinaria prescrizione decennale e non del termine biennale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata.
Il percorso argomentativo si sofferma poi sulla detrazione Iva, che non è sorretta dalla presentazione della dichiarazione ma dalla sussistenza dei presupposti sostanziali, conformemente alla giurisprudenza dell’Unione europea sul principio di neutralità dell’imposta. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui il diritto alla detrazione, pur potendo essere esercitato oltre il periodo di imposta, non è illimitato nel tempo, in ossequio ai principi di equivalenza ed effettività.
Il nucleo decisivo riguarda il rapporto tra rimborso e detrazione. La Corte riafferma il principio di alternatività: il contribuente che abbia optato per il rimborso non può successivamente portare il credito in detrazione, salvo che scelga la compensazione entro l’anno successivo alla maturazione del credito. La revoca illimitata della scelta originaria contrasterebbe con l’obbligo di rendere conoscibile e controllabile la posizione del contribuente nel biennio di riferimento.
Quanto alla dedotta emendabilità, la Corte distingue la dichiarazione come atto di scienza, sempre ritrattabile, dalla parte in cui essa esprime una volontà negoziale, come l’opzione per il rimborso, irretrattabile salva la prova dei vizi della volontà ex artt. 1427 e ss. cod. civ., estesa dall’art. 1324 cod. civ. agli atti unilaterali. La Corte precisa che la rinuncia al rimborso non fa perdere il diritto di credito, riproponibile però entro i termini decadenziali, e che anche la dichiarazione integrativa del 2013 era fuori termine.
La sentenza impugnata è quindi confermata: l’istanza di rimborso del credito Iva 2005, presentata il 7 giugno 2013, è tardiva, non avendo la società manifestato nei termini la volontà di porre il credito a rimborso o in detrazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.