Utili extracontabili e presunzione di distribuzione ai soci di s.r.l. a ristretta (Cass. civ. Sez. V n. 7905 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di maggiori ricavi non contabilizzati in capo alla società giustifica la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, senza che l’amministrazione finanziaria debba dimostrare l’effettivo flusso di liquidità. Grava sul socio la prova contraria, dimostrando che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. L’avviso di accertamento per relationem è legittimo quando gli atti richiamati siano già conosciuti o conoscibili dal contribuente per precedente notificazione. La censura che, sotto la rubrica della violazione di legge, si risolva in una contestazione in fatto dell’avviso impositivo è inammissibile in cassazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, socio al 95 per cento di una società a ristretta base azionaria, un avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap e Iva relative all’anno di imposta 2006. Il recupero riguardava sia redditi di lavoro autonomo, ricostruiti su indagini bancarie, sia redditi di capitale, derivanti dalla presunzione di distribuzione delle somme accertate nei confronti della società con separati avvisi, divenuti definitivi per mancata impugnazione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma, accoglieva in parte l’appello dell’Agenzia e rigettava quello incidentale del contribuente, confermando l’accertamento sugli utili distribuiti e ritenendo irrilevante, in assenza di prova contraria, la perdita emergente dalla contabilità societaria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, per la mancata allegazione all’atto impositivo degli avvisi di accertamento emessi verso la società. La Corte respinge la censura, richiamando l’orientamento secondo cui l’accertamento c.d. per relationem è legittimo quando gli atti richiamati siano conosciuti o conoscibili dal contribuente, non dovendosi dare all’art. 7 della legge n. 212/2000 una lettura puramente formalistica.

In particolare, il socio, per la sua posizione nella compagine sociale, ha il potere di consultare la documentazione societaria e di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. La Commissione regionale aveva escluso, con accertamento in fatto non censurato, che la mancata allegazione viziasse l’atto.

Il secondo motivo, pur rubricato come violazione dell’art. 38, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 47 d.P.R. n. 917/1986, è dichiarato inammissibile: sotto la veste della violazione di legge si cela una contestazione in fatto dell’avviso. Il contribuente non censura il principio della presunzione di distribuzione, ma assume che essa non operi in assenza di un effettivo flusso finanziario. La Corte rileva che la sentenza d’appello ha invece accertato maggiori ricavi non transitati nelle scritture contabili, elemento di fatto diverso da quello prospettato.

La Corte ribadisce inoltre l’orientamento secondo cui la dichiarazione di costi fittizi da parte di una società a ristretta base partecipativa è sufficiente a presumere un maggior reddito imponibile pari ai costi fittiziamente dichiarati, ferma la prova contraria a carico del contribuente.

Il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile e comunque infondato, poiché il ricorrente non allega che il giudice abbia posto a fondamento prove non introdotte dalle parti o di sua iniziativa. La Corte ricorda che l’accertamento con adesione della società non impedisce la presunzione di distribuzione degli utili ai soci, avendo essa origine nella partecipazione e prescindendo dalle modalità di accertamento, salva la prova che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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