Imposta unica scommesse dovuta dal bookmaker estero e dal centro trasmissioni dati (Cass. civ. Sez. V n. 22240 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bookmaker estero privo di concessione che raccoglie scommesse nel territorio italiano è soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998, al pari del titolare della ricevitoria che operi per suo conto, essendo tra loro in rapporto di solidarietà paritetica. Il presupposto territoriale dell’imposta prescinde dal luogo di stabilimento dell’operatore e dalla liceità dell’attività svolta, senza restrizioni discriminatorie né violazione della libertà di prestazione di servizi o del legittimo affidamento. Il centro di trasmissione dati che invii i dati di gioco per conto di un allibratore privo di concessione è soggetto passivo ai sensi dell’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010. L’incertezza normativa non è invocabile per le annualità a partire dal 2011.

Il Fatto

Un bookmaker con sede in altro Stato membro e il titolare di una ricevitoria operante per suo conto impugnavano un avviso di accertamento relativo all’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2014. Il ricorso era respinto in primo grado dalla competente Commissione tributaria provinciale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello, confermando che l’imposta era dovuta anche per le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e che l’esimente dell’incertezza normativa non era invocabile per l’anno di imposta considerato.

I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, lamentando l’errata individuazione del presupposto impositivo, la violazione dei principi del diritto dell’Unione in materia di parità di trattamento e non discriminazione, l’illegittimità delle sanzioni e la condanna alle spese in favore dell’amministrazione rappresentata da un proprio funzionario. L’ente impositore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, rilevando che il collegio può escluderne i presupposti in via discrezionale quando i principi da applicare siano consolidati, non ostando a tale scelta la sede camerale neppure in presenza di questioni nuove ma non oggettivamente inedite.

Nel merito, la Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato a partire dalla sentenza n. 8757 del 2021, seguito da numerose altre pronunce, costruito anche sugli interventi della Corte costituzionale n. 27 del 2018 e della CGUE del 26 febbraio 2020, in causa C-788/18. Da tale indirizzo si ricava che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi dell’imposta sia in capo al titolare della ricevitoria sia in capo al bookmaker estero privo di concessione, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica.

Quanto al profilo territoriale, l’imposta non ha natura sanzionatoria e si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, indipendentemente dallo Stato di stabilimento. Restano così escluse la discriminazione, la violazione della libertà di prestazione di servizi e la lesione del legittimo affidamento. La Corte ha inoltre escluso la natura armonizzata del tributo e ogni profilo di doppia imposizione.

Il centro di trasmissione dati che operi quale intermediario di un allibratore privo di concessione è soggetto passivo ai sensi dell’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, applicabile anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Quanto alle sanzioni, la Corte ha confermato l’insussistenza dell’incertezza normativa per le annualità successive al 2011. Le richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE e alla Corte costituzionale sono state rigettate alla luce delle pronunce negative già intervenute.

Il motivo relativo alle spese è stato giudicato infondato: alla parte pubblica assistita da propri funzionari spetta la liquidazione delle spese, con la riduzione del venti per cento dei compensi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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