Cessione d’azienda in fallimento e potere disciplinare del cessionario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22354 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il cessionario d’azienda è titolare del potere disciplinare e può sanzionare, con il licenziamento, anche condotte poste in essere dal lavoratore anteriormente alla cessione. L’art. 2112 c.c. sancisce imperativamente la continuità dei rapporti di lavoro in corso con l’azienda ceduta, restando irrilevante il mezzo giuridico impiegato e, dunque, la natura anche coattiva del trasferimento. La deroga di cui all’art. 47, quinto comma, legge n. 428/1990 presuppone la cessazione dell’attività d’impresa e non opera automaticamente per il solo fallimento del cedente. Nel procedimento disciplinare, infine, la contestazione degli addebiti deve consentire all’incolpato di approntare la difesa, ma è onere del lavoratore che se ne dolga chiarire in che modo la genericità abbia leso il suo diritto di difesa.

Il Fatto

La lavoratrice impugna davanti al giudice del lavoro i tre licenziamenti intimati dalla società datrice: uno per giusta causa e uno per giustificato motivo oggettivo, entrambi nel 2017. La vicenda si colloca all’esito di un esercizio provvisorio dell’impresa protratto per circa tre anni nell’ambito di una procedura fallimentare e di un successivo atto di cessione d’azienda a una società cessionaria.

Il Tribunale dichiara illegittimi i licenziamenti. La Corte d’appello, in sede di reclamo, riforma la decisione e li ritiene legittimi, ravvisando nella condotta della lavoratrice un illecito di rilevanza penale, lesivo del minimo etico esigibile, e riconoscendo in capo alla cessionaria la titolarità del potere disciplinare anche per fatti anteriori alla cessione. La lavoratrice ricorre per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono la titolarità del potere disciplinare in capo alla cessionaria. La Corte li esamina congiuntamente e li ritiene infondati. Il cessionario può esercitare i poteri disciplinari inerenti al rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione, poiché la condotta lesiva dell’affidamento datoriale, tenuta in costanza del rapporto, assume rilievo anche se posta in essere prima dell’inizio del rapporto o nello svolgimento di mansioni diverse, ove sia divenuta palese successivamente.

Non è ostativa la normativa fallimentare richiamata. L’art. 104, settimo comma, legge fallimentare prevede la prosecuzione dei contratti pendenti, tra i quali rientrano i rapporti di lavoro, in concreto proseguiti anche dopo la dichiarazione di fallimento e trasferiti con l’atto di cessione, con l’impegno della cessionaria a mantenere tutti i dipendenti in forza.

Su tale impegno la Corte fonda l’irrilevanza della derogabilità dell’art. 2112 c.c. prevista dall’art. 47, quinto comma, legge n. 428/1990, che consente l’esclusione del passaggio dei lavoratori eccedentari senza richiedere la cessazione dell’attività d’impresa. La Corte ribadisce poi che la cessazione del rapporto non deriva automaticamente dal fallimento: ai sensi dell’art. 2119, secondo comma, c.c., essa può aversi per licenziamento del curatore o per dissoluzione della realtà aziendale, che non si riconnette necessariamente alla mancata continuazione temporanea dell’esercizio.

Il terzo e il quarto motivo concernono la contestazione disciplinare e la sua immodificabilità. La Corte li ritiene infondati. La contestazione risponde all’esigenza di consentire all’incolpato di approntare la difesa, ma spetta al lavoratore dolersi concretamente della genericità. Nel caso di specie la censura si risolve in una diversa interpretazione delle risultanze processuali, insindacabile in sede di legittimità, non essendo la violazione dei canoni interpretativi neppure correttamente enucleata.

Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili, per la “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter, quinto comma, c.p.c., ratione temporis applicabile, non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La Corte esclude inoltre la ritorsività del licenziamento: il motivo illecito deve costituire l’esclusiva ragione effettiva del recesso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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