Trasferimento di ramo d’azienda e autonomia funzionale: accertamento di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20083 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, quinto comma, cod. civ., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Tale accertamento è censurabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., solo per vizio di sussunzione, oppure ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo. Il requisito della preesistenza del ramo, pur dopo la sostituzione dell’art. 2112 cod. civ. ad opera dell’art. 32 d.lgs. n. 276/2003, non è eliminato, poiché la seconda parte del quinto comma va letta unitariamente alla prima, che impone la conservazione dell’identità dell’entità trasferita. Non integra ramo d’azienda il complesso di servizi privi di struttura autonoma e preesistente, disomogenei per funzioni e professionalità, privi di coordinamento unitario.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società editrice con qualifica operaia e inquadramento nell’ottavo livello del CCNL poligrafici, era stato assegnato dal 2006 all’archivio redazionale. Nel 2015 la società comunicava l’accorpamento dell’archivio alla segreteria di redazione, senza mutamento di mansioni. Nel dicembre 2015 la cedente e una seconda società redigevano un progetto di scissione parziale, con trasferimento del comparto aziendale, approvato con effetti dal 1° aprile 2016; trentatré dipendenti transitavano alla cessionaria, tra cui il ricorrente.

Il lavoratore adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria di nullità della cessione di ramo d’azienda e del trasferimento del proprio contratto, la persistenza del rapporto alle dipendenze della cedente, la reintegrazione e, in via subordinata, l’applicazione del CCNL poligrafici e il versamento dei contributi al fondo integrativo. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello rigettava il gravame delle società, che ricorrevano per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, per violazione dell’art. 2112 cod. civ., è inammissibile. Le ricorrenti sollecitano una nuova valutazione complessiva degli elementi di fatto, attività riservata al giudice di merito e interdetta in sede di legittimità. Il vizio di sussunzione non sussiste, perché le ricorrenti non censurano l’accertamento circa l’esiguità dei beni ceduti e l’eterogeneità professionale dei dipendenti. In presenza di tali elementi, la sentenza impugnata è corretta nell’escludere la riconducibilità della fattispecie all’art. 2112 cod. civ., poiché la nozione di azienda e di suo ramo va desunta dal combinato disposto degli artt. 2082 e 2555 cod. civ.

Il secondo motivo, per nullità della sentenza e travisamento della prova, è inammissibile perché frutto di una lettura scorretta della sentenza d’appello. La Corte territoriale ha escluso l’autonomia organizzativa del ramo sulla base della mancanza di dirigenti o quadri intermedi, circostanza pacifica e desunta dalla stessa difesa delle appellanti. Irrilevante è la presenza di figure dirigenziali presso la cessionaria, non idonea a conferire al ramo l’autonomia organizzativa presso la cedente.

Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi, secondo cui l’esiguità dei beni rileva in quanto il gruppo dei dipendenti ceduti non possedeva alcuno specifico e comune know how. Proprio il know how è essenziale per conferire autonomia organizzativa nei trasferimenti dematerializzati, rendendo applicabile la direttiva 2001/23/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui un complesso di servizi privi di struttura autonoma e preesistente, disomogenei per funzioni e professionalità, non costituisce ramo d’azienda. Non basta la mera decisione del cedente di unificare beni e lavoratori: preclusa è l’esternalizzazione come espulsione di frazioni non coordinate.

Il quarto motivo è infondato. In ipotesi di illegittimità della cessione, l’obbligo contributivo previdenziale permane in capo al cedente anche per il periodo in cui la prestazione è stata resa al cessionario. L’accordo collettivo del 1958, reso efficace erga omnes dal d.P.R. n. 1158/1962, prevede l’obbligo principale di versamento; l’art. 14 d.lgs. n. 252/2005 è irrilevante. La questione sulla scadenza del CCNL è inammissibile perché nuova. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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