Verbale ispettivo, prova liberamente valutabile e doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5968 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margine di apprezzamento, nonché della provenienza del documento e delle dichiarazioni delle parti. La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in sede ispettiva non ha valore di confessione stragiudiziale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice. Il sindacato sulle regole di formazione della prova è ammesso solo quando il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento, una prova liberamente valutabile come prova legale, o inverta gli oneri probatori; non quando si limiti a esercitare male il proprio prudente apprezzamento. Quest’ultima censura è proponibile solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed è preclusa dalla doppia conforme.

Il Fatto

La struttura ricorrente, in proprio e quale titolare di una cessata società in nome collettivo, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha respinto il suo appello, confermando la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’opposizione a un’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dall’Ispettorato territoriale del lavoro per violazione della normativa in materia di assunzione nei confronti di più lavoratori, tra cui la madre della ricorrente.

La Corte territoriale ha escluso la violazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni di cui all’art. 11 della legge n. 689 del 1981, ritenendo le modalità di calcolo desumibili dagli atti di accertamento; quanto alla posizione della lavoratrice madre, ha ritenuto provata l’attività nelle giornate contestate sulla base delle dichiarazioni rese dalla ricorrente ai verbalizzanti, giudicate più attendibili di quelle testimoniali. Il ricorso è affidato a quattro motivi; l’Ispettorato ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per aver la Corte d’appello attribuito prevalenza alle dichiarazioni ispettive anziché alle risultanze testimoniali e per aver fondato la decisione sul solo verbale di accertamento, così riconoscendogli valore di prova legale. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara non fondati.

Richiamando un orientamento costante (Cass. n. 23800 del 2014; n. 29320 del 2022; n. 31107 del 2022), il Collegio ribadisce che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il verbale ispettivo fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e della provenienza del documento, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti appresi da terzi.

La Corte precisa poi (Cass. n. 17702 del 2015) che le dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli rese dal datore di lavoro in sede ispettiva non equivalgono a confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria, ma restano liberamente apprezzabili. I giudici di merito si sono attenuti a tali principi: hanno valutato l’intero materiale probatorio, giudicato irrilevanti le deposizioni testimoniali e motivato la maggiore attendibilità delle dichiarazioni ispettive.

Quanto alla dedotta violazione delle regole di formazione della prova, il Collegio osserva che essa ricorre solo quando il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento, una prova liberamente valutabile come prova legale, o inverta gli oneri probatori (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020; n. 11892 del 2016). Nel caso di specie è dedotto soltanto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento, censura consentita solo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e preclusa dalla doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., nonché priva dei requisiti richiesti (Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014).

Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili per mancato rispetto dell’art. 366, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ. e dell’art. 369, quarto comma, n. 4, cod. proc. civ.: la ricorrente deduce l’incomprensibilità dei criteri di calcolo delle sanzioni ma omette di trascrivere il provvedimento opposto, di localizzarlo negli atti o di depositarlo in allegato (Cass. Sez. Un. n. 8950 del 2022; n. 34469 del 2019). Il ricorso è respinto; il rigetto costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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