Indennità di pronta disponibilità e limiti del fondo aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19030 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e alle condizioni dagli stessi previste. La contrattazione integrativa può rideterminare in aumento l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, ma solo entro i vincoli derivanti dalle disponibilità del fondo aziendale e dalla contrattazione nazionale, cui è tenuta a conformarsi per effetto dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001. Un atto deliberativo risalente, non richiamato da successivi accordi decentrati che ne abbiano verificato la compatibilità con le risorse disponibili, non è idoneo a costituire in capo al lavoratore una posizione giuridica soggettiva. Ove il diritto sia sottoposto a condizione sospensiva potestativa semplice, l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante grava, ex art. 2697 cod. civ., su chi intende farlo valere.

Il Fatto

La struttura sanitaria impugna in cassazione la sentenza con cui la Corte d’Appello ha respinto il suo appello, confermando la condanna al pagamento dell’indennità di pronta disponibilità in favore di un dirigente medico per il periodo 2008-2012, nella misura maggiorata fissata da una delibera aziendale del 1999.

Il giudice di merito aveva ritenuto efficace e vincolante quella delibera, che aveva elevato l’importo unitario dell’indennità rispetto al minimo contrattuale, e aveva aggiunto che l’azienda non aveva provato l’asserita indisponibilità del fondo. La questione giunge così davanti alla Corte, chiamata a stabilire se la maggiorazione deliberata in via unilaterale possa fondare un diritto soggettivo del lavoratore.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la fondatezza dell’unico motivo, dando continuità a un orientamento già espresso a partire dalla pronuncia n. 5417/2020, richiamata insieme alle successive decisioni del 2022. A quelle motivazioni il Collegio rinvia espressamente ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ..

Il quadro contrattuale ricostruito esclude che la contrattazione nazionale abbia superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale. La contrattazione collettiva succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità, ha sempre condizionato quel potere alle disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere.

La Corte rileva inoltre che la contrattazione nazionale ha previsto un’efficacia temporalmente limitata degli accordi aziendali. In base all’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, la contrattazione integrativa è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e delle disponibilità di bilancio. Ne deriva che il diritto alla maggiorazione non può fondarsi su un atto deliberativo risalente al 1999, in assenza di un successivo intervento decentrato che lo abbia richiamato e ne abbia verificato la compatibilità con le risorse.

Il principio è ribadito con nettezza: l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore, perché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva. Quanto alla condizione sospensiva potestativa semplice, l’adempimento della condotta determinativa del fatto costituisce elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto, sicché l’onere di provarne l’avveramento grava, ex art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere quel diritto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e rigetta la domanda originaria. La complessità della questione, su cui i giudici di merito avevano espresso opinioni difformi e sulla quale la Corte si è pronunciata solo dopo la notifica del ricorso, giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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