Reverse charge oro: rilevano purezza e destinazione al consumo (Cass. civ. Sez. V n. 22586 del 09.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA sulle cessioni di oro e di prodotti semilavorati, il regime dell’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 non esige che il cessionario esegua direttamente l’attività di trasformazione del materiale aurifero. Costituiscono requisiti fondamentali per la sua applicazione la purezza dell’oro, pari o superiore a 325 millesimi, e la non immediata destinazione al consumo del bene ceduto, in quanto deputato ad essere trasformato in un altro oggetto e a conoscere un nuovo ciclo economico. La disciplina interna è conformata a quella unionale e va interpretata in coerenza con la finalità di prevenire il rischio di frodi fiscali, tanto maggiore quanto più elevato è il tenore d’oro del bene. In difetto di tali requisiti trova applicazione il diverso regime del margine.
Il Fatto
Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012 il contribuente ha ceduto oro a una società applicando il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972. La Guardia di Finanza ha ritenuto che la cessione avesse ad oggetto non rottami d’oro, ma in gran parte gioielli usati, con conseguente esclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, del regime dell’inversione contabile e applicabilità del regime del margine.
Per l’annualità 2009 è stato emesso un avviso di accertamento, notificato il 5 dicembre 2014, finalizzato al recupero degli importi fiscali. La C.T.P. di Roma ha accolto il ricorso del contribuente e la C.T.R. del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia, che ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, connessi, investono i presupposti di applicazione del reverse charge e sono trattati unitariamente e giudicati infondati. La C.T.R., secondo la Corte, ha accertato in fatto, senza invertire l’onere probatorio, che la destinazione finale dell’oro ceduto era in via esclusiva il processo di fusione, nonostante la società cessionaria prevedesse in statuto anche la commercializzazione.
La Corte muove dal quadro unionale: la Direttiva n. 98/80/CE e l’art. 198, paragrafo 2, della Direttiva IVA consentono agli Stati di designare l’acquirente come debitore dell’imposta per le cessioni di materiale d’oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi. La norma è eccezionale rispetto all’art. 193 e va interpretata in senso stretto, senza però essere privata di effetto, secondo i principi espressi dalla Corte giust. 26 maggio 2016, causa C-550/14, Envirotec Denmark.
Il punto nodale non è, dunque, la qualificazione del bene come semilavorato. La nozione di prodotto semilavorato serve soltanto a escludere i prodotti finiti e quelli mai lavorati. Ciò che rileva, per il rischio di frode, è il tenore d’oro: più elevato è il livello di purezza, maggiore è il rischio, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza unionale richiamata. Su questa base la Corte interpreta coerentemente l’art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare Cass. n. 11109 del 2022, secondo cui ai fini dell’applicazione della norma è necessario e sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo e rispondenti ai requisiti di purezza. Il regime del margine, invece, concerne i prodotti di occasione, suscettibili di reimpiego, come precisato da Cass. n. 11927 del 2021.
Non rileva, pertanto, che la trasformazione sia eseguita direttamente dal cessionario. Decisivi sono la purezza e la non immediata destinazione al consumo. I giudici di merito si sono attenuti a tali principi. Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese.
Nota della Redazione
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