Annullamento in autotutela e cessazione della materia del contendere in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 2698 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, sopravvenuto nel giudizio di legittimità, integra causa di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992. In Cassazione la relativa declaratoria va resa con sentenza che opera alla stregua di cassazione senza rinvio, poiché l’avvenuta composizione della controversia per il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti impone la rimozione delle sentenze emesse, divenute inidonee a regolare il rapporto. La circostanza che l’atto impositivo presupposto sia divenuto definitivo per difetto di impugnazione, rendendo obiettivamente controvertibile la questione di fondo, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo dell’imposta di registro, liquidata dall’Ufficio in pregressi avvisi di liquidazione e riferita alla vendita di un terreno edificabile. Il contribuente proponeva ricorso, ma la decisione di prime cure disattendeva l’impugnazione; la Commissione tributaria di II grado di Bolzano, con sentenza n. 56/2021, rigettava l’appello, confermando integralmente la pronuncia di primo grado.
Il giudice del gravame riteneva che i motivi di appello fossero inammissibili, in quanto investivano i presupposti avvisi di liquidazione, ritualmente notificati e divenuti definitivi per difetto di impugnazione, e non vizi propri della cartella. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi; nelle more l’Agenzia delle Entrate, con controricorso, dava conto dell’annullamento in autotutela dei presupposti avvisi e dello sgravio delle iscrizioni a ruolo, instando per la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
I tre motivi di ricorso denunciavano, rispettivamente, la violazione degli artt. 19 e 36 d.lgs. n. 546/1992, per non aver il giudice del gravame disapplicato le disposizioni interne ostative al rilievo della illegittimità unionale degli atti impositivi; la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del medesimo decreto e dell’art. 112 cod. proc. civ.; e, infine, la violazione del d.P.R. n. 633/1972, art. 2, commi 1 e 3, lett. c), del d.P.R. n. 131/1986, art. 40 e della direttiva 2006/112/CE, per la riconducibilità al regime Iva della cessione di terreno edificabile.
La Corte non esamina nel merito tali censure. Rileva, infatti, che l’Agenzia delle Entrate ha dato conto del provvedimento di sgravio della cartella, emessa dietro iscrizione a ruolo dell’imposta di registro liquidata nei presupposti avvisi, concludendo per la cessazione della materia del contendere.
Sul punto il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992. Nel giudizio di cassazione tale declaratoria va resa con sentenza che opera alla stregua di cassazione senza rinvio, perché l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse, non più attuali in quanto inidonee a regolare il rapporto tra le parti (v. Cass. n. 19533 del 2011; Cass. n. 6068 del 2022; Cass. n. 5757 del 2021; Cass. n. 9753 del 2017; Cass. Sez. U. n. 8980 del 2018; Cass. n. 19160 del 2007).
La sentenza impugnata è pertanto cassata senza rinvio. Quanto alle spese, l’obiettiva controvertibilità della questione di fondo — avuto riguardo alla definitività degli atti impositivi presupposti, ritualmente notificati ma non impugnati (v. Cass. Sez. U. n. 13676 del 2014) — ne giustifica la compensazione integrale. Non ricorrono, infine, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura eccezionale, perché latu sensu sanzionatoria, non estensibile oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o della improcedibilità dell’impugnazione (v. Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 10140 del 2020; Cass. n. 19071 del 2018).
Nota della Redazione
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