Visto di conformità infedele: competenza funzionale della Direzione regionale nell’iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. 5 n. 10203 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, per i soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la competenza all’iscrizione a ruolo nei confronti di tali soggetti appartiene alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale competenza è funzionale e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione.
Il Fatto
Un contribuente, nella qualità di responsabile dell’assistenza fiscale, apponeva il visto di conformità su documenti allegati a una dichiarazione Modello 730/2015 presentata da un contribuente assistito. La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, all’esito di un controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, riteneva il visto infedele e iscriveva a ruolo a carico del professionista l’imposta, la sanzione e gli interessi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, nel testo previgente.
La cartella di pagamento veniva impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La sentenza era confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il difetto di competenza dell’ufficio che aveva effettuato l’iscrizione a ruolo e la violazione del principio del favor rei in relazione alla modifica normativa introdotta dalla legge n. 26/2019.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di competenza dell’ufficio che aveva disposto l’iscrizione a ruolo. Richiamando un consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha ribadito che la responsabilità per il rilascio di visto di conformità infedele ha natura sanzionatoria, nonostante la sua sede formale nell’ambito della disciplina dell’assistenza fiscale.
Su tale premessa, la Corte ha chiarito che il comma 2 dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997 configura una norma attributiva di una competenza funzionale alle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate, individuate in relazione al domicilio fiscale del trasgressore. Tale conclusione vale anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda direttamente all’iscrizione a ruolo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
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La Corte ha inoltre evidenziato la ratio della norma, volta ad accentrare su base regionale la competenza sui rapporti tra l’Agenzia e i soggetti deputati al rilascio dei visti di conformità. Tale ricostruzione è coerente con il quadro regolamentare di settore, in particolare con il d.m. 12 luglio 1999, che attribuisce alle direzioni regionali funzioni di autorizzazione, vigilanza e controllo sui centri di assistenza fiscale.
L’illegittimità dell’atto compiuto in violazione della competenza funzionale comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La Corte ha infine compensato le spese dei giudizi di merito e di legittimità, in ragione della recente formazione dell’orientamento di legittimità in materia.
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Nota della Redazione
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