Licenziamento disciplinare, tempestività della contestazione e valutazione del giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22617 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, costituisce elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va intesa in senso relativo. Essa è compatibile con un intervallo temporale più o meno lungo in ragione della complessità dell’accertamento della condotta del dipendente o dell’articolazione dell’organizzazione aziendale. Spetta al giudice di merito verificare in concreto quando l’illecito disciplinare sia stato scoperto nei suoi connotati sufficienti a consentirne la contestazione, mentre è questione di diritto, sindacabile in sede di legittimità, stabilire se l’arco temporale tra la scoperta e la contestazione leda il diritto di difesa del lavoratore. La selezione e la valutazione delle risultanze istruttorie, l’apprezzamento delle presunzioni e l’accertamento della concreta ricorrenza della giusta causa restano riservati al giudice di merito e sono censurabili solo per errori logici o giuridici.

Il Fatto

La banca intimava il licenziamento disciplinare al lavoratore, dipendente con funzioni, in relazione a plurimi inadempimenti. La vicenda procedimentale si articolava in due contestazioni, la prima del 2017, seguita da sospensione cautelare, e una seconda integrativa del 2018, anch’essa seguita da sospensione, cui faceva seguito il recesso nell’ottobre 2018.

Il lavoratore impugnava il licenziamento; la fase sommariva e il primo grado rigettavano la domanda. La Corte d’appello respingeva il reclamo, confermando la legittimità del recesso. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i profili di tempestività della contestazione e della sanzione espulsiva. Richiamando la giurisprudenza consolidata, riafferma che l’immediatezza va intesa in senso relativo e che compete al giudice del merito valutare le circostanze concrete che giustificano il ritardo, mentre il controllo di legittimità può investire solo la questione di diritto relativa all’eventuale lesione del diritto di difesa. La ponderata valutazione dei fatti da parte del datore può e deve precedere la contestazione, anche nell’interesse del lavoratore.

Nel caso di specie la Corte territoriale aveva accertato che le due contestazioni erano state mosse tempestivamente rispetto alla compiuta conoscenza dei fatti e che il recesso era stato irrogato entro un intervallo ragionevole, quantomeno in relazione al secondo gruppo di inadempimenti, ciascuno prospettato come autonomo e idoneo in sé a elidere il vincolo fiduciario. Le censure del ricorrente, pur formalmente articolate come violazione di norme di diritto, investono la ricostruzione e la valutazione dei fatti, non oltrepassando il perimetro della quaestio facti.

Quanto ai motivi sulla sussistenza dei fatti, sul principio di non contestazione, sull’onere della prova e sulle presunzioni, la Corte sottolinea che la selezione e la valutazione delle risultanze istruttorie sono compito esclusivo del giudice di merito. L’art. 115 c.p.c. impone solo che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti, mentre l’art. 116 c.p.c. vieta criteri di valutazione diversi da quello legale; ogni questione sul modo in cui gli elementi sono stati valutati è censurabile solo nei limiti della motivazione. Il principio di non contestazione opera nel processo, non con riferimento alle giustificazioni rese in sede disciplinare. Il riparto dell’onere probatorio era stato correttamente applicato.

Sulla giusta causa, la Corte ricorda che l’art. 2119 cod. civ. configura una clausola generale di limitato contenuto, le cui specificazioni hanno natura giuridica; l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi integrativi si pone sul piano del giudizio di fatto, sindacabile solo per vizio di coerenza rispetto agli standard sociali. Il ricorrente non aveva identificato i parametri integrativi violati. Il motivo sulla nullità del procedimento è dichiarato inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni degli artt. 366 e 369 c.p.c. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *