Rinuncia al ricorso e interesse sopravvenuto: estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32422 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ex art. 390 c.p.c., è ammissibile quando sopravvenga una carenza d’interesse alla prosecuzione della controversia. Tale carenza può derivare dal mutamento dell’orientamento di legittimità formatosi nelle more del giudizio, che rende la pretesa della parte ricorrente non più sostenibile. In tal caso il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle spese in considerazione della sopravvenienza dell’orientamento giurisprudenziale rispetto all’instaurazione del giudizio. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per difetto della soccombenza sostanziale della ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente aveva agito nei confronti dell’Inps per ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia e la condanna dell’Istituto al pagamento della somma maturata a titolo di TFR nel corso del rapporto di lavoro, nei limiti del credito ammesso al passivo della procedura fallimentare della società datrice. Il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo efficacia all’accordo sindacale del 30.12.2014 che derogava alla solidarietà tra impresa cedente e cessionaria, ex art. 2112 c.c.

La Corte d’appello aveva invece accolto il gravame dell’Inps, escludendo i requisiti cumulativi previsti dall’art. 47, comma 5, legge n. 428/1990 e ritenendo inefficace l’accordo verso l’Istituto. Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 47, commi 4 bis e 5, legge n. 428/1990, in combinato disposto con gli artt. 3-5 direttiva 2001/23/CE, per avere la Corte territoriale escluso l’estensione degli accordi sindacali alle ipotesi di stato d’insolvenza non tramutatosi in procedura concorsuale. In via subordinata era proposta istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE.

In via preliminare e dirimente il Collegio rileva che la ricorrente ha rinunciato al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., per carenza d’interesse sopravvenuta. La rinuncia è motivata dall’orientamento di legittimità formatosi nelle more del giudizio a seguito della pronuncia della Cass. n. 31064 del 2024.

La Corte dichiara pertanto l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese, in ragione della sopravvenienza dell’orientamento giurisprudenziale rispetto all’instaurazione del giudizio. La decisione non si pronuncia nel merito dei motivi, che restano assorbiti dalla rinuncia.

Quanto alle spese, il Collegio esclude i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando il consolidato orientamento di legittimità in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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