Giudicato copre il deducibile nella domanda risarcitoria per omissione contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22634 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e, quindi, non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o di eccezione che, pur non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia. Ne consegue che è coperta dal giudicato la domanda risarcitoria proposta ex art. 2116, comma secondo, cod. civ. per omissione contributiva, quando gli elementi costitutivi della fattispecie si erano già verificati e l’omissione era concretamente conoscibile nel precedente giudizio tra le stesse parti. La circostanza che il lavoratore abbia successivamente richiesto il riscatto volontario dei periodi scoperti non attribuisce una diversa e ulteriore azione nei confronti del datore di lavoro, restando la pretesa risarcitoria già deducibile nel giudizio anteriore.

Il Fatto

Il lavoratore aveva agito in primo grado contro due società del medesimo gruppo, chiedendo il risarcimento del danno per l’omissione contributiva. Il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato le domande proposte nei confronti della società datrice di lavoro di diritto italiano e, in parziale accoglimento di quelle rivolte all’altra convenuta, aveva condannato quest’ultima al pagamento di una somma corrispondente al riscatto delle settimane di contribuzione omessa dal 1973 alla cessazione del rapporto.

La Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della società di diritto estero, rigettava la domanda del lavoratore e lo condannava alla restituzione dell’importo già percepito. Il giudice distrettuale riteneva dirimente l’interpretazione del pregresso giudicato formatosi tra le parti, sulla cui base la nuova domanda risarcitoria appariva coperta dal giudicato, perché non dedotta nel precedente giudizio pur essendo già maturati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, sostenendo che la nuova domanda risarcitoria ex art. 2116, comma secondo, cod. civ. si fondasse su una diversa causa petendi, costituita non solo dall’omissione contributiva ma anche dall’intervenuta prescrizione della relativa obbligazione.

La Corte ha ritenuto la censura priva di fondamento. Il Collegio ha osservato che anche la Corte distrettuale aveva rilevato alcuni connotati di diversità tra le due domande a confronto, trattandosi pur sempre di pretese risarcitorie ex art. 2116, comma secondo, cod. civ. basate su un’omissione contributiva attribuita alla datrice di lavoro.

La Corte territoriale aveva correttamente argomentato perché il fondamento specifico della nuova domanda rientrasse in ciò che era deducibile nel precedente giudizio. In particolare, era pacifico che il lavoratore fosse già stato collocato in quiescenza prima dell’inizio del giudizio originario e che, all’atto della domanda di pensione di anzianità, avesse acquisito piena contezza dell’omissione contributiva. Già a quella data risultava riscontrabile la differenza tra il rateo pensionistico riconosciuto e quello ritenuto dovuto sulla base della contribuzione completa.

Non assumeva rilievo il riferimento al momento in cui il lavoratore aveva richiesto il riscatto volontario dei periodi scoperti o alla data in cui l’INPS aveva determinato la somma occorrente per procedervi: il precedente giudizio era ancora pendente e l’evento era pienamente deducibile in quel grado o in appello. La condotta volontaria del lavoratore non poteva attribuirgli la titolarità di un’ulteriore e diversa azione, essendo proponibili verso il datore di lavoro soltanto l’azione di costituzione della rendita vitalizia prima dell’età pensionabile ovvero l’azione risarcitoria ex art. 2116 cod. civ. dopo il raggiungimento di essa, entrambe già esperite nel pregresso giudizio.

La Corte ha quindi confermato che le specifiche pretese risarcitorie azionate solo nel nuovo giudizio erano deducibili già in quello iniziato nel 2003, fondandosi tale valutazione su un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

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