Appello incidentale tardivo e computo a ritroso del termine (Cass. civ. Sez. III n. 21148 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta all’atto della costituzione in cancelleria, e dunque entro il termine che scade venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, a norma del combinato disposto degli art. 343 e art. 166 cod. proc. civ. Il termine, decorrendo a ritroso, va calcolato assumendo come riferimento il giorno dell’udienza indicata in citazione: non si computa il dies a quo, mentre rileva il dies ad quem, ossia il giorno terminale del computo all’indietro. Solo quando la comparizione sia differita con decreto ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. il termine va rapportato all’udienza differita; se invece lo spostamento avviene d’ufficio ai sensi del quarto comma della stessa norma, il termine resta ancorato alla data originariamente indicata nell’atto di citazione. La costituzione tardiva dell’appellante incidentale ne impone la declaratoria di inammissibilità.

Il Fatto

Una contribuente aveva citato avanti al Tribunale un professionista e un avvocato chiedendo il risarcimento del danno per non avere essi dato corso al mandato di impugnare due sentenze tributarie sfavorevoli. I convenuti si erano difesi, avevano proposto domande riconvenzionali e avevano chiamato in causa le rispettive compagnie assicurative e un ulteriore patrocinatore.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria e dichiarato assorbita la domanda proposta nei confronti di quest’ultimo, compensando le spese. La contribuente aveva proposto appello e il patrocinatore, costituendosi, aveva a sua volta proposto appello incidentale. La Corte d’appello aveva accolto l’appello incidentale e condannato in solido i due professionisti al pagamento delle spese del primo grado. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, con motivi sovrapponibili, lamentando la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale per tardività.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso proposto dal difensore di uno dei ricorrenti per difetto di procura: quella depositata telematicamente manca della firma autografa del conferente, il cui nominativo è indicato a stampa, senza che sia allegato il file con estensione «.p7m» a comprova della firma digitale.

Passando al ricorso successivo, la Corte ne riconosce la fondatezza. La regola espressa dall’art. 343 cod. proc. civ. impone la proposizione dell’appello incidentale nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione ai sensi dell’art. 166 cod. proc. civ., e cioè almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione.

Il Collegio ricostruisce l’esegesi consolidata del termine. Trattandosi di termine a ritroso, non si computa il dies a quo, corrispondente al giorno fissato in citazione, mentre va considerato il dies ad quem, ossia il giorno terminale del computo all’indietro. Solo nel caso di differimento disposto con decreto ex art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ. il riferimento si sposta all’udienza differita; non invece quando la comparizione sia spostata d’ufficio ai sensi del quarto comma, come nel caso esaminato.

Nel caso concreto l’atto di citazione indicava l’udienza del 7 luglio 2021, mentre la comparizione fu tenuta l’8 luglio 2021 per effetto di uno spostamento d’ufficio, in difetto di allegazioni che ne attribuissero la fonte a un decreto di differimento. Il giorno di partenza del computo a ritroso è dunque il 7 luglio 2021 e l’ultimo giorno utile per l’appello incidentale era il 17 giugno 2021, mentre la costituzione dell’appellante incidentale è avvenuta con comparsa depositata il 18 giugno 2021. Ne discende che l’appello incidentale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

La sentenza impugnata è pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale. La Corte compensa integralmente le spese tra le parti e dà atto, per entrambi i giudizi, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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