Custodia di armi e cautele idonee a impedire l’altrui impossessamento (Cass. pen. Sez. I n. 27602 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di omessa custodia delle armi la condotta del detentore che non adotti, nella conservazione dell’arma, le cautele necessarie a impedire che i terzi possano agevolmente impossessarsene. L’accertamento dell’inosservanza di tale obbligo è rimesso al giudice di merito e, se sorretto da motivazione logica e congrua, non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorso che si limiti a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie è, pertanto, inammissibile o infondato.

Il Fatto

Con sentenza in data 8.7.2024, il Tribunale di Trapani ha condannato il ricorrente alla pena di 400 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 20 L. n. 110 del 1975. La contestazione riguardava la mancata adozione delle cautele necessarie nella custodia di un fucile, rinvenuto appoggiato a un muro della stanza da pranzo dell’abitazione in uso all’imputato, così da consentire a terzi di impossessarsene agevolmente.

Avverso tale decisione il difensore ha proposto atto di appello, riqualificato dalla Corte di Appello di Palermo come ricorso per cassazione. Il giudice di legittimità è quindi chiamato a verificare la correttezza della motivazione del provvedimento di primo grado in ordine alla sussistenza della violazione contestata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta la questione relativa all’accertamento dell’obbligo di custodia delle armi e alla possibilità di sindacare in cassazione la valutazione espressa dal giudice di merito. Il riferimento normativo è l’art. 20 L. n. 110 del 1975, che impone al detentore di adoperare le cautele necessarie a impedire che i terzi possano impossessarsi dell’arma.

La Corte osserva che il Tribunale di Trapani ha ritenuto ravvisare la violazione di tale obbligo con motivazione logica e congrua, che non risulta censurabile in sede di legittimità. La condotta contestata — la collocazione del fucile appoggiato a un muro della stanza da pranzo, in un ambiente accessibile — è stata valutata come idonea a consentire l’agevole impossessamento da parte di terzi.

Il percorso argomentativo del giudice di merito si fonda quindi su un accertamento di fatto sorretto da coerenza logica, che resiste alle censure prospettate. La Corte ribadisce che il controllo di legittimità non può spingersi a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, quando la decisione impugnata risulti adeguatamente e congruentemente motivata.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è dichiarato complessivamente infondato e viene rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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