Alterazione della targa con nastro adesivo integra la falsità materiale (Cass. pen. Sez. V n. 27599 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di chi modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, rendendola parzialmente illegibile. La delimitazione del confine tra il reato e l’illecito amministrativo si opera alla stregua del bene giuridico tutelato: la circolazione con targa non propria o contraffatta è posta a tutela della funzione di identificazione del veicolo, mentre il reato di contraffazione o di uso di targa falsa protegge la fede pubblica e la connessa funzione certificativa della targa, rilevante per la regolarità e legittimità dell’immatricolazione. Non esclude il reato la natura asseritamente provvisoria dell’ostacolo frapposto alla lettura della targa, quando tale provvisorietà sia affermata in modo generico e asseverativo, senza allegare l’occasionalità della condotta.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 21.11.2024, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di cui all’art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen. La condotta contestata consisteva nell’avere occultato la targa del veicolo di proprietà, dallo stesso condotto, coprendola con nastro adesivo, così da renderla parzialmente illegibile, al fine di eludere i controlli delle forze dell’ordine e la conseguente contestazione di sanzioni.

Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto come illecito amministrativo. La difesa ha sostenuto che la condotta non aveva realizzato alcuna falsificazione o manomissione della targa originaria, essendo la stessa soltanto parzialmente coperta, e ha richiamato il principio secondo cui la copertura parziale della targa originale non integra il reato di falso documentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha giudicato il ricorso infondato. Il precedente valorizzato dal ricorrente, Sez. V n. 1468 del 2010, è stato ritenuto superato dalla giurisprudenza più recente, secondo cui integra il reato di falsità materiale la condotta di chi modifica i dati identificativi della targa mediante applicazione di nastro adesivo. In questa ipotesi non è configurabile l’illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, cod. strada, che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta quando non sia autore della contraffazione, come affermato da Sez. V n. 20799 del 2018.

Il Collegio ha ricostruito la distinzione tra le due fattispecie sul piano del bene giuridico. L’illecito amministrativo concerne la circolazione con targa non propria o contraffatta ed è posto a tutela della funzione di identificazione del veicolo in circolazione. L’illecito penale riguarda invece la contraffazione o alterazione della targa, o l’uso della targa alterata, e protegge la fede pubblica e la funzione certificativa della targa, quale documento rilevante ai fini della regolarità e legittimità dell’immatricolazione.

Su questa base la qualificazione giuridica adottata dalla Corte d’appello è stata ritenuta immune da censure. Il ricorrente ha fatto uso di una targa da lui stesso alterata mediante applicazione del nastro adesivo, così modificando i dati identificativi del veicolo. La condotta è quindi punita ai sensi della legge penale, in quanto lesiva del bene della fede pubblica.

La Corte ha poi respinto la tesi della natura meramente provvisoria dell’ostacolo alla lettura della targa. Sul punto la censura è stata giudicata generica e asseverativa, non avendo la difesa indicato, ad esempio, l’occasionalità della condotta di occultamento. Il Collegio ha inoltre rilevato che gli agenti hanno potuto identificare il veicolo solo dopo la rimozione del nastro adesivo, a conferma della tendenziale solidità e tenuta dello strumento prescelto per occultare la targa.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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