La regola b.a.r.d. in cassazione rileva solo come illogicità manifesta (Cass. pen. Sez. II n. 27630 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità la violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, posta dall’art. 533 cod. proc. pen., è deducibile solo se precipita in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, giacché oggetto del giudizio di cassazione non è la capacità dimostrativa delle prove, ma la tenuta logica della decisione. Il criterio valutativo in questione, di matrice costituzionale per il suo legame con la presunzione di innocenza, opera in modo diverso nei gradi di merito e in cassazione: solo dinanzi alla giurisdizione di merito può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove. L’apprezzamento della capacità dimostrativa delle singole prove e dei complessi indiziari, come la credibilità dei contenuti delle conversazioni captate, è attività tipica ed esclusiva del giudice di merito e non è devolvibile al giudice di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere allegato in ossequio al principio di autosufficienza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro confermava la responsabilità di quattro imputati per una serie di reati, tra cui rapine, tentate e consumate, lesioni, danneggiamento, ricettazione e truffa, contestati in relazione all’azione criminosa ai danni di una gioielleria. La sentenza di secondo grado, nel confermare il giudizio di primo grado, ne rideterminava e correggeva il trattamento sanzionatorio, dichiarando la prescrizione di alcuni reati e motivando sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Tutti gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Contestavano la rivalutazione delle prove, in particolare il contenuto delle intercettazioni, la definizione della pena e degli aumenti per la continuazione, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la qualificazione della condotta di alcuni come favoreggiamento invece che come concorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa metodologica. Esso riafferma che l’art. 533 cod. proc. pen. opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità. Solo innanzi alla giurisdizione di merito il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove; in cassazione esso rileva soltanto nella misura in cui la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità del tessuto motivazionale.

La Corte chiarisce che il criterio non si risolve in uno “stato psicologico” del giudicante, soggettivo e imperscrutabile, ma indica la necessità di un serrato confronto con gli elementi emersi nel processo e, nei giudizi a struttura devolutiva, con gli argomenti di critica dell’appellante. Ne deriva una lettura che ne riduce la capacità conformativa: ogni provvedimento di secondo grado su base devolutiva deve comunque confrontarsi con le ragioni del primo giudice e con i motivi di impugnazione, e l’asimmetria tra assoluzione e condanna permane ormai solo in relazione all’obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative, attivo nei soli casi di reformatio in peius ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Su questa base il Collegio esamina le censure, respingendole tutte. Quanto alla capacità dimostrativa delle intercettazioni, ribadisce che la loro rivalutazione è ammessa solo nei limiti del travisamento, da allegare in modo idoneo; e che la credibilità dei contenuti captati è apprezzamento di merito, criticabile solo per illogicità manifesta o discordanza decisiva tra prova raccolta e prova valutata. Sul trattamento sanzionatorio, richiama i criteri dell’art. 133 cod. pen.: la determinazione della pena è valutazione complessiva e non analitica, sufficientemente motivata ove il giudice la ritenga adeguata dopo averla collocata tra minimo e massimo edittale.

Sul concorso di persone, il Collegio ribadisce la distinzione tra connivenza non punibile e concorso ex art. 110 cod. pen.: la prima postula un comportamento meramente passivo, il secondo un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, realizzabile anche solo assicurando all’altro concorrente stimolo all’azione o maggiore senso di sicurezza. Quanto alle attenuanti generiche, si ribadisce che non costituiscono un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi di segno positivo. Infine, nessuna violazione del ne bis in idem si configura quando il giudice valorizza più volte i precedenti penali per giustificare scelte relative a istituti diversi, come il diniego delle attenuanti e il riconoscimento della recidiva. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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