Sequestro preventivo, il terzo può contestare solo la titolarità effettiva del bene (Cass. pen. Sez. IV n. 29372 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il terzo che assuma di avere diritto alla restituzione del bene può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato. Egli non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, né la procedura adottata dal pubblico ministero, né la violazione del ne bis in idem, poiché simili censure si risolvono in un mero intervento ad adiuvandum dell’indagato e difettano di interesse concreto e attuale. Parimenti, la persona sottoposta alle indagini è priva di interesse a impugnare quando l’eventuale dissequestro non produrrebbe effetti sulla sua sfera giuridica, esaurendosi l’iniziativa nella verifica del quadro indiziario a vantaggio del terzo. Legittimazione e interesse devono concorrere, e l’interesse va accertato in termini di utilità concreta e attuale derivante dalla rimozione del vincolo.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, accoglieva l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di un immobile intestato a un terzo, e disponeva il sequestro preventivo con provvedimento immediatamente esecutivo. Il primo giudice aveva respinto la richiesta sul rilievo che l’immobile era pervenuto al terzo per donazione, dopo un acquisto finanziato da mutuo fondiario, così interrompendo la catena dei trasferimenti ingiustificati.
Il pubblico ministero aveva dedotto in appello che l’assegno emesso per l’acquisto non era mai stato incassato e che il mutuo era stato alimentato da versamenti in contanti, con elementi sintomatici della permanenza del bene nella disponibilità dell’indagato. Avverso l’ordinanza del riesame proponevano ricorso sia l’indagato sia il terzo intestatario.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra legittimazione e interesse ad impugnare. L’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. richiede che entrambi concorrano: la legittimazione attiene alla titolarità di una situazione giuridica astrattamente tutelata, l’interesse postula un’utilità concreta e attuale conseguibile mediante la rimozione del pregiudizio. L’art. 322 cod. proc. pen. individua quali soggetti legittimati l’imputato, la persona cui le cose sono state sequestrate e chi avrebbe diritto alla restituzione, ma l’impugnazione è ammissibile solo in presenza di un interesse concreto, correlato non alla disponibilità del bene ma all’imposizione del vincolo.
Quanto al ricorso dell’indagato, la Corte rileva che esso sostiene l’inesistenza dell’interposizione, ponendosi in funzione adiuvante delle ragioni del terzo, e non deduce alcun interesse concreto, poiché l’eventuale restituzione non inciderebbe sulla sua sfera giuridica. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 30355 del 2025 e delle Sezioni Unite n. 7983 del 2025, dep. 2026, secondo cui l’interesse deve riferirsi all’eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche tutelate, non all’esito favorevole dello scrutinio sui presupposti cautelari.
Per il ricorso del terzo, la Corte ricorda l’indirizzo consolidato per cui il terzo può dedurre solo la propria effettiva titolarità del bene e l’estraneità al reato, senza contestare i presupposti della misura (Sez. III n. 36347 del 2019; Sez. VI n. 42037 del 2016). Il terzo non può contestare la procedura di sequestro né opporre la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., né dedurre la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato, né la applicazione retroattiva dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, né il periculum in mora: tali profili involgono i presupposti della misura, rispetto ai quali il terzo difetta di interesse.
Nel ribadire l’inammissibilità, la Corte osserva che il quarto motivo concernente il periculum non è comunque fondato: il Tribunale ha reso adeguata motivazione valorizzando il meccanismo di plurime vendite utilizzato per occultare i proventi illeciti e il pericolo della sua reiterazione. Anche il terzo motivo sulla pretesa motivazione rafforzata è manifestamente infondato, poiché il diverso standard cognitivo del procedimento incidentale impone solo un confronto critico con la pronuncia riformata. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 322 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro preventivo
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 649 c.p.p. – Divieto di un secondo giudizio