Confisca di prevenzione e onere della prova del terzo intestatario fittizio (Cass. pen. Sez. 5 n. 19357 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, il sistema normativo di cui agli artt. 19, 20 e 24 d.lgs. n. 159/2011 non introduce alcuna presunzione o inversione dell’onere della prova, spettando alla pubblica accusa dimostrare la sussistenza dei presupposti della misura, ivi inclusa la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito del proposto. Il rapporto di stretta familiarità o di convivenza tra il proposto e il terzo intestatario può assurgere a elemento indiziante della fittizietà dell’intestazione, ma non determina un’automatica presunzione di appartenenza, salvo che ricorrano le condizioni di cui all’art. 26 d.lgs. n. 159/2011. Tale presunzione relativa opera esclusivamente a carico dei soggetti specificamente individuati dalla norma, mentre per i terzi non rientranti in tale categoria la confisca richiede l’acquisizione di specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell’intestazione e la disponibilità del bene in capo al proposto. Al terzo intestatario fittizio è consentito allegare elementi che indichino l’effettiva titolarità dei beni in capo a sé, quale prova contraria agli elementi indiziari, ma non è consentito contestare la pericolosità del proposto, che resta l’unico legittimato ad avanzare impugnazione sotto tale profilo.
Il Fatto
Il Tribunale dell’Aquila, con decreto del 20 maggio 2025, aveva disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a carico di un soggetto ritenuto promotore e organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché la confisca dei beni formalmente intestati alla compagna e a uno zio del proposto, ritenuti frutto del reimpiego delle attività illecite. La Corte d’appello dell’Aquila, con decreto dell’8 gennaio 2026, confermava il provvedimento, distinguendo la posizione dei terzi intestatari.
Avverso tale decreto, la compagna e lo zio del proposto proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 19, 20 e 24 d.lgs. n. 159/2011 per il difetto dei presupposti della confisca, la mancata valutazione della documentazione sulla legittima provenienza delle somme impiegate per gli acquisti e l’inversione dell’onere della prova a loro carico. Lo zio, in particolare, contestava anche l’assenza del carattere fittizio dell’intestazione, essendo soggetto non legato da parentela con il proposto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione avverso il decreto che conferma la misura di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, fatta eccezione per l’ipotesi di motivazione assente o meramente apparente del provvedimento impugnato.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo della confisca di prevenzione, precisando che l’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 consente di confiscare beni non direttamente intestati al soggetto pericoloso, purché ne risulti la titolarità fittizia in capo a terzi e la disponibilità di fatto del bene in capo al proposto. La disponibilità non è riconducibile esclusivamente a una relazione materiale, ma va accertata con riferimento a tutte le situazioni in cui l’utilizzo dei beni, pur formalmente schermato da un’interposizione, ricade nella signoria di fatto del proposto.
Quanto alla posizione dello zio, estraneo alle categorie dell’art. 26 d.lgs. n. 159/2011, la Corte ha ritenuto che la confisca fosse legittimamente fondata su una pluralità di elementi indiziari specifici: la sede dell’attività di copertura del proposto, le trattative condotte da quest’ultimo e non dall’acquirente, la provenienza del bonifico dall’Albania e i rapporti commerciali tra i venditori e il proposto. Ha quindi escluso che il ricorrente potesse limitarsi a una rivisitazione critica del materiale probatorio, non ammessa nel giudizio di legittimità.
Quanto alla compagna, la Corte ha applicato la presunzione relativa di fittizietà di cui all’art. 26 d.lgs. n. 159/2011, rilevando la mancata dichiarazione di redditi e l’insufficienza delle allegazioni difensive a superarla, in considerazione della sproporzione tra le somme documentate e il valore dell’investimento e dell’impossibilità di una confisca parziale del bene.
I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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