Estradizione in Svizzera e trattamento terapeutico stazionario non disumano (Cass. pen. Sez. VI n. 28147 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione passiva, la richiesta formulata per l’esecuzione del complessivo trattamento sanzionatorio comminato dalla sentenza di condanna comprende anche l’esecuzione della misura terapeutica stazionaria prevista dall’ordinamento elvetico, senza necessità di una nuova richiesta quando la proroga della misura sia disposta dalle autorità richiedenti. Il rischio di sottoposizione a pene o trattamenti inumani o degradanti non può fondarsi su una pretesa protrazione a tempo indeterminato della misura, quando il diritto dello Stato richiedente preveda verifiche periodiche annuali, d’ufficio o su istanza di parte, sulla permanenza delle condizioni che ne giustificano l’esecuzione. Il motivo che prospetti tale rischio in termini meramente esplorativi, senza allegare carenze sistemiche del sistema penitenziario dello Stato richiedente, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente impugna dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Perugia ha autorizzato la sua estradizione verso la Svizzera per l’esecuzione della condanna a otto anni di reclusione per una pluralità di reati, tra cui il tentato omicidio e reati sessuali in danno di minorenne.

La difesa deduce tre motivi. Si contesta, in primo luogo, la mancanza del titolo estradizionale, perché la richiesta dello Stato estero non menzionerebbe la misura terapeutica stazionaria disposta e prorogata nei confronti dell’estradando. Si prospetta, poi, il rischio che la misura, prorogabile di quinquennio in quinquennio, si traduca in una condanna a vita, con violazione degli artt. 3 e 5 CEDU. Si denuncia, infine, il rischio di trattamenti degradanti nel carcere di destinazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo rileva che la richiesta di estradizione attiene alla pena detentiva e che, sulla base delle informazioni fornite dall’Ufficio federale di giustizia elvetico, essa concerne anche l’esecuzione della misura stazionaria. Il sistema sanzionatorio svizzero si fonda su un doppio binario: la misura, disposta contestualmente alla condanna quando il condannato sia affetto da turbe psichiche, è eseguita prima della pena e la sua durata è detratta dalla pena inflitta.

Proprio la complessità di tale sistema induce il Collegio a ritenere legittima la decisione della Corte territoriale, che ha qualificato l’estradizione come richiesta per l’esecuzione del complessivo trattamento sanzionatorio, senza distinguere in base alle modalità esecutive disposte dallo Stato richiedente.

Quanto al secondo motivo, la doglianza, definita suggestiva ma non meritevole di accoglimento, è superata dalla documentazione elvetica. L’estradando, una volta consegnato, sarà tradotto nelle strutture carcerarie cantonali e non nel centro dal quale è evaso. Il diritto elvetico prevede una valutazione periodica annuale, d’ufficio o su istanza di parte, sulla sussistenza delle condizioni per la liberazione condizionale, in base allo stato di salute psichica e alla prognosi sulla recidiva. La nota dell’Ufficio federale dà atto del buon comportamento tenuto e dei progressi raggiunti, tanto da escludere il passaggio alla misura dell’internamento.

La Corte esclude quindi il prospettato rischio di trattamenti disumani o degradanti e la violazione dell’art. 5 CEDU, in dissenso dalle conclusioni del Procuratore generale. Le due decisioni della Corte EDU richiamate nella memoria riguardano fattispecie concrete diverse: la prima concerne il mantenimento della misura oltre il termine quinquennale, in mancanza di base legale; la seconda ha escluso la violazione dell’art. 3 CEDU, ravvisando profili di violazione dell’art. 5 CEDU per il mancato collocamento in istituto appropriato e per questioni procedurali. In nessun caso è stata accertata una carenza sistemica che giustifichi ulteriori informazioni integrative.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile, perché formulato in termini esplorativi e senza allegazione di carenze sistemiche del sistema carcerario elvetico. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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