Attenuanti generiche, recidiva e pena pecuniaria: motivazione non sindacabile (Cass. pen. Sez. III n. 9413 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle attenuanti generiche consegue a un giudizio di fatto e può essere escluso con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando manchi uno specifico apprezzamento dei singoli fattori attenuanti indicati dalla difesa. Ai fini della recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo di riprovevolezza e di pericolosità, avuto riguardo alla natura dei reati, alla consecuzione temporale e alla genesi della ricaduta, non bastando il mero riscontro formale dei precedenti. Quando la pena si attesta in misura non troppo distante dal minimo edittale, è sufficiente che il giudice dia conto dei criteri dell’art. 133 cod. pen. con formule sintetiche, restando la motivazione analitica necessaria solo se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, aveva condannato il ricorrente per il reato di cui agli artt. 99, comma 4, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, riducendo la pena detentiva rispetto a quella irrogata in primo grado e confermando nel resto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’omessa concessione delle attenuanti generiche, la contestata recidiva e il difetto di motivazione sulla pena pecuniaria mantenuta in misura invariata.
Con il primo motivo la difesa ha valorizzato la dichiarazione confessoria, il ruolo marginale assunto e il reinserimento sociale e lavorativo dopo l’arresto. Con il secondo ha sostenuto che il lasso temporale tra l’ultima condanna e i fatti dimostrava l’occasionalità della ricaduta. Con il terzo ha censurato la conferma della multa senza specifica motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha anzitutto ricordato che il vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. presuppone la contestazione della riconducibilità del fatto alla fattispecie astratta, non la diversa lettura delle risultanze probatorie. Nel caso di specie i motivi si risolvevano in una rilettura del compendio istruttorio, operazione estranea al giudizio di legittimità.
Quanto al ruolo di custode, la Corte ha rilevato che i giudici di merito non avevano accolto quella ricostruzione: la sentenza d’appello ha affiancato una seconda e autonoma ratio decidendi, osservando che anche a voler ritenere veritiere le affermazioni dell’imputato il ruolo di custode non è condotta di minore gravità. La difesa avrebbe dovuto confrontarsi con tale motivazione, non con una versione dei fatti diversa.
La confessione è stata ritenuta irrilevante perché resa in un contesto probatorio che rendeva ineluttabile la condanna e finalizzata ad alleggerire la posizione processuale. Su queste basi la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il riconoscimento consegue a un giudizio di fatto e può essere escluso con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti, non sindacabile se congrua (Sez. 6, n. 42688 del 2008; Sez. 3 n. 1913 del 2018; Sez. 7, ord. n. 2892 del 2024).
Analogamente per la recidiva, i giudici di merito hanno valorizzato le plurime condanne e i collegamenti con organizzazioni dedite al narcotraffico, desunti dall’ingente quantitativo sequestrato, delineando una relazione tra precedenti e nuova condotta indicativa di maggiore capacità a delinquere. La sentenza si è attenuta al principio delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010, che impone la verifica concreta della recidiva.
Infine, sulla pena pecuniaria, la Corte ha ribadito che quando la pena si colloca ampiamente sotto la media edittale è sufficiente il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen., restando la motivazione dettagliata necessaria solo per scostamenti rilevanti. La riduzione della pena detentiva non scalfisce la motivazione della multa, essendo la riforma destinata ad attenuare la forbice tra le due specie di sanzioni. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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