Ricorso inammissibile per mancata specificità dei motivi contro la sentenza di appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 1670 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi denuncino violazione di legge e vizio di motivazione ma risultino non specifici, in quanto reiterativi di argomenti già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame. In tema di furto pluriaggravato, sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. quando il soggetto attivo si impossessi della merce sottraendola dai banchi di un supermercato, atteso che la vigilanza ivi praticata ha carattere generico, saltuario ed eventuale. Il giudizio sulla gravità del fatto e sulla sussistenza della recidiva, nonché il giudizio di comparazione fra circostanze e la graduazione della pena, sono riservati al giudice di merito e sono incensurabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione non illogica.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Locri, che aveva ritenuto le imputate responsabili del delitto di furto pluriaggravato, confermando la condanna. Le ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolando sei motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandone l’inammissibilità. Il primo motivo, concernente la mancata riqualificazione del delitto in forma tentata, è stato ritenuto inammissibile per la sua natura reiterativa, non assolvendo alla funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata, in conformità con il costante indirizzo di legittimità sul requisito della specificità dei motivi.
Il secondo motivo, relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’aggravante sussiste in caso di impossessamento di merce dai banchi di un supermercato, poiché la vigilanza in tali esercizi è generica, saltuaria ed eventuale, mentre la sua esclusione richiederebbe una custodia continua e diretta.
Il terzo motivo, sulla mancata esclusione della recidiva specifica ed infraquinquennale, è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità. La Corte ha precisato che il relativo giudizio involge la valutazione della gravità del fatto, riservata al giudice di merito, il quale deve esaminare il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., come correttamente operato dalla corte territoriale.
Il quarto motivo, sulla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è stato dichiarato manifestamente infondato, richiedendosi per la sua applicazione un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio. Il quinto e il sesto motivo, concernenti rispettivamente il giudizio di comparazione fra circostanze e l’eccessività della pena, sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni discrezionali del giudice di merito, adeguatamente motivate e pertanto incensurabili.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti