Rimborsi all’amministratore e bancarotta preferenziale: dolo specifico e danno ai creditori (Cass. pen. Sez. V n. 17219 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta preferenziale, l’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale. L’offesa non risiede nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore, bensì nell’alterazione dell’ordine legale di soddisfazione dei creditori. La restituzione all’amministratore delle somme anticipate, mediante gestione promiscua di fondi personali e sociali, integra la fattispecie quando lede la par condicio creditorum. La finalità di salvaguardare la continuità aziendale esclude il dolo solo se il pagamento è volto in via esclusiva o prevalente a evitare il fallimento, non quando serve a rimborsare l’esposizione personale del socio.
Il Fatto
La Corte di appello confermava la condanna pronunciata dal Tribunale per bancarotta preferenziale, bancarotta impropria da false comunicazioni sociali e bancarotta semplice documentale, con l’aggravante di avere cagionato un danno di rilevante gravità. L’imputato, componente del consiglio di amministrazione e amministratore unico della società, aveva posto in essere rimborsi delle somme che assumeva di avere anticipato per conto dell’impresa, utilizzando in modo promiscuo conti personali e conti sociali.
Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie preferenziale, la mancanza del reato presupposto di false comunicazioni sociali, l’assenza di nesso causale con l’aggravamento del dissesto e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha chiarito come la scelta arbitraria di quali debiti saldare, compresi i rimborsi personali, comprometta la regolarità dei pagamenti e violi il principio di equità tra i creditori. La gestione promiscua di fondi personali e aziendali conferma la natura preferenziale delle operazioni.
Sul piano soggettivo, la Corte ribadisce che il dolo specifico richiede la volontà di favorire un creditore con accettazione dell’eventualità del danno altrui, secondo lo schema del dolo eventuale. L’evento giuridico consiste nella minore percentuale riservata agli altri creditori. Le pronunce richiamate dalla difesa riguardano ipotesi diverse, nelle quali le somme erano destinate a evitare il fallimento e non a rimborsare l’esposizione personale del socio, che deve concorrere con quella di tutti gli altri creditori.
Quanto alla bancarotta impropria, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22474 del 31.03.2016, secondo cui il reato di false comunicazioni sociali è configurabile anche in relazione a enunciati valutativi, quando l’agente si discosti consapevolmente dai criteri di valutazione normativamente fissati o tecnici, senza adeguata informazione giustificativa. Le censure difensive mirano a una rivalutazione nel merito delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità, tanto più in caso di doppia conforme.
Sul nesso causale, la Corte conferma che le falsificazioni di bilancio hanno consentito la prosecuzione dell’attività, aggravando un dissesto già in atto. Il reato sussiste anche quando la condotta concorra a determinare solo un aggravamento del dissesto. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse, presupponendo l’accoglimento del secondo. L’ultimo motivo, sulla particolare tenuità del fatto, è generico, avendo la sentenza valorizzato la complessiva gravità della vicenda. All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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