Cessazione della materia del contendere e difetto sopravvenuto di interesse (Cass. civ. Sez. II n. 25633 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenire di circostanze che comportano il venir meno dell’interesse delle parti a ottenere una pronuncia giudiziale di composizione della lite, traducendosi in un difetto di interesse a proseguire il giudizio. Tale situazione può essere legittimamente evidenziata dai difensori nell’ambito dell’incarico professionale e della rappresentanza processuale che esso comprende, ai sensi degli artt. 82-84 cod. proc. civ., quando sia giustificata dal raggiungimento di una definizione pattizia della controversia. Ne consegue la declaratoria di cessazione e la compensazione integrale delle spese di legittimità, non trovando applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, che opera solo per le impugnazioni inammissibili o improcedibili, o respinte nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, pubblicata l’11.10.2024, aveva rigettato l’impugnazione della decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto la domanda di condanna del ricorrente e della moglie al pagamento di € 62.695,00, oltre accessori e spese, in favore dell’attore.
Al ricorso, affidato a cinque motivi, il controricorrente ha resistito con controriscorso tempestivo, senza proporre ricorso incidentale; l’altra parte è rimasta intimata. Prima della data fissata per la discussione, i difensori delle parti hanno congiuntamente richiesto la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese compensate, giustificandola con il raggiungimento di un accordo transattivo che ha definito anche la controversia in esame.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla rilevazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio. Il collegio richiama sul punto una consolidata linea di legittimità, individuata tra le altre in Cass. n. 22806 del 2004, Cass. n. 23161 del 2013 e Cass. n. 19907 del 2018, che riconduce a tale situazione la cessazione della materia del contendere.
Il principio è ribadito anche di recente, con il richiamo a Cass. n. 30640 del 2024. La fattispecie presuppone il sopravvenire di circostanze che comportano il venir meno dell’interesse delle parti ad ottenere una pronuncia giudiziale di composizione della lite.
Nel caso concreto, la Corte ritiene che tale situazione sia stata legittimamente evidenziata — nello svolgimento dell’incarico professionale conferito e della rappresentanza processuale che esso comprende, ai sensi degli artt. 82-84 cod. proc. civ. — dai procuratori del ricorrente e del controricorrente, ed è stata giustificata con il raggiungimento di una definizione pattizia della controversia. La richiesta congiunta dei difensori costituisce pertanto il veicolo attraverso cui la sopravvenuta carenza di interesse è portata a conoscenza del giudice di legittimità.
Deve dunque essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente tra le parti, come richiesto in conseguenza degli accordi raggiunti.
Sul piano del contributo unificato, il collegio esclude i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. Il pagamento del doppio del contributo è previsto a carico della parte la cui impugnazione sia dichiarata inammissibile — per cause diverse da situazioni sopravvenute idonee a incidere sulle condizioni dell’azione — o improcedibile, oppure sia respinta nel merito. La definizione transattiva sopravvenuta integra invece proprio una di quelle situazioni che escludono il raddoppio.
Nota della Redazione
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