Confessione giudiziale ignorata e omessa motivazione su punto decisivo (Cass. civ. Sez. II n. 25635 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È viziata da omessa motivazione su punto decisivo della controversia la sentenza che ignori completamente l’interrogatorio formale al quale la parte abbia risposto con dichiarazioni aventi potenzialmente la natura di confessione giudiziale, ove, ravvisata la confessione, la decisione sarebbe stata diversa. L’interpretazione volta a stabilire se la dichiarazione giudiziale o stragiudiziale di una parte costituisca confessione — per la presenza dell’elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole) e dell’elemento oggettivo (pregiudizio al dichiarante e vantaggio alla controparte) — è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da congrua e logica motivazione. L’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti dell’art. 2721 cod. civ. costituisce potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non postula tutte le circostanze elencate dalla norma, potendo fondarsi sull’efficacia prevalente di una di esse, con valutazione insindacabile in cassazione.
Il Fatto
Una società appaltante conviene in giudizio la ditta fornitrice per ottenere la restituzione di una somma corrisposta in eccesso rispetto al corrispettivo dovuto per la fornitura e posa in opera di infissi. La convenuta eccepisce che il rapporto è regolato da contratti di data posteriore e chiede, in via riconvenzionale, il pagamento del compenso residuo.
Il Tribunale rigetta le domande dell’attrice e accoglie la riconvenzionale. La Corte d’appello conferma. L’appaltante ricorre per cassazione con due motivi, deducendo l’illegittima ammissione della prova testimoniale oltre i limiti dell’art. 2721 cod. civ. e l’omesso esame della confessione resa dal legale rappresentante della controparte in sede di interrogatorio formale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che l’ammissione della prova orale oltre i limiti di valore dell’art. 2721 cod. civ. è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito. Il suo esercizio non richiede la considerazione di tutte le circostanze elencate, a titolo esemplificativo, dalla norma, ben potendo fondarsi sull’attribuzione a una sola di esse di efficacia prevalente e assorbente.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha fornito congrua motivazione: ha ritenuto verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla natura dello stesso e alla qualità delle parti, e ha valorizzato la prova testimoniale nonché il comportamento dell’attrice, che aveva permesso l’installazione di infissi diversi da quelli previsti e aveva spontaneamente corrisposto parte del maggiore corrispettivo.
La Corte esclude altresì la violazione dell’art. 2697 cod. civ., precisandone l’ambito: la norma è violata quando il giudice attribuisca l’onere della prova a parte diversa da quella gravata, non quando ritenga erroneamente assolto l’onere stesso, evenienza sindacabile solo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., qui precluso dalla presenza di una doppia conforme. Richiamando la propria giurisprudenza (Sezioni Unite n. 5792 del 2024), la Corte ricorda che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, restando estranea alla specie ogni questione di travisamento.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte afferma che la sentenza impugnata ha del tutto omesso di considerare le risposte, aventi potenziale valenza confessoria, rese dal legale rappresentante della controparte in sede di interrogatorio formale, dalle quali emergeva che questi aveva unilateralmente modificato alcune condizioni contrattuali, quanto alle misure degli infissi e al prezzo. Poiché, ove fosse stata ravvisata la confessione giudiziale, la decisione sarebbe stata diversa, il vizio di omessa motivazione è integrato. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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