Inammissibile il regolamento necessario senza decisione inequivoca sulla competenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 24415 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito. Tale provvedimento assume natura decisoria sulla questione di competenza solo se il giudice si sia espresso in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, manifestando la volontà di risolvere definitivamente la questione. Al di fuori di tali ipotesi, la decisione sulla competenza è oggettivamente interlocutoria e il regolamento è inammissibile.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo, che le aveva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di corrispettivi per lavorazioni edili. In via preliminare, eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando una clausola di foro esclusivo contenuta in un accordo quadro di subappalto.
Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza successiva, rigettava l’eccezione e respingeva altresì l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, ritenendo che il credito azionato trovasse fondamento in un negozio giuridico unilaterale autonomo, privo di clausole derogative. La causa veniva rinviata per la prosecuzione dell’istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto. Il Collegio ha preliminarmente escluso ogni rilievo alla memoria depositata dalla ricorrente il giorno prima dell’adunanza in camera di consiglio, in quanto non prevista dal rito e non autorizzata, dichiarando conseguentemente inammissibili le eccezioni in essa contenute.
Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha precisato che l’ordinanza che respinge l’eccezione di incompetenza e dispone la prosecuzione del giudizio non è impugnabile con il regolamento necessario, salvo che il giudice, procedendo in tal modo, non abbia manifestato in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente la questione di competenza.
La pronuncia ha inoltre chiarito, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che i requisiti della inequivocità e dell’incontrovertibilità ricorrono quando il giudice afferma espressamente il carattere definitivo del suo giudizio, ovvero usa espressioni che rivelano tale duplice intentio, oppure quando contesta apertamente l’insegnamento delle Sezioni Unite circa la necessità dell’invito alla precisazione delle conclusioni.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata difettava di tali requisiti. Il Tribunale non aveva rimesso la causa in decisione né invitato le parti a precisare le conclusioni; l’ordinanza era stata adottata per provvedere sull’istanza di sospensione ex art. 649 cod. proc. civ., rispetto alla quale il vaglio sulla competenza rivestiva carattere preliminare. Il provvedimento si inseriva, quindi, nella gestione dell’istruzione della causa, risultando privo dell’attitudine a definire la questione di competenza con efficacia decisoria.
La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il regolamento, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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