Giudice di rinvio e vizi di motivazione: poteri di riesame del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 17370 del 24.06.2024)

nessun dato identificativo delle parti; parti indicate per ruolo.
CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte di cassazione annulla una sentenza per vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia, il giudice di rinvio non è vincolato al principio di diritto enunciato nel giudizio rescindente e può riesaminare i fatti acquisiti al processo, rivalutandoli e decidendo nuovamente. Il limite dei poteri del giudice di rinvio dipende infatti dalle ragioni dell’annullamento: soltanto in caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto egli è tenuto a uniformarsi al principio enunciato ai sensi dell’art. 384, comma 1, cod. proc. civ.. La deduzione del mancato rispetto del decisum rescindente investe la Corte di legittimità del ruolo di giudice del fatto. È infine inammissibile il ricorso che non rispetti il principio di autosufficienza e l’onere di specificità dei motivi.

Il Fatto

La vicenda origina nel 2006 da una operazione societaria nel cui ambito la titolare di un credito vantava il pagamento di rate scadute, non onorate, nei confronti della società debitrice e dei soci garanti. Il giudizio di primo grado accoglieva la domanda della creditrice respingendo l’opposizione proposta dai garanti. La decisione veniva confermata in appello.

Investita il primo ricorso, la Corte di cassazione accoglieva la censura di violazione dell’art. 1957 cod. civ. e annullava con rinvio, rilevando una carenza di accertamenti sulla tempestività dell’iniziativa della creditrice rispetto all’apertura del fallimento. Riassunta la causa, la Corte d’appello in sede di rinvio accoglieva la domanda, ritenendo l’azione proposta con ampio anticipo rispetto al termine semestrale. Propongono ora ricorso per cassazione i garanti.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. I ricorrenti, anziché offrire una concisa rappresentazione della vicenda e delle questioni, hanno esposto in modo lacunoso e ridondante i fatti, rendendo incomprensibili i singoli motivi. Il principio di autosufficienza impone di riprodurre il contenuto dei documenti e degli atti su cui il ricorso si fonda e di segnalarne la presenza negli atti di merito; chi denuncia il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve inoltre confrontare il precetto normativo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.

Sul primo motivo, relativo al rito applicabile, la Corte richiama il principio di ultrattività del rito: l’accertamento delle forme processuali adottate spetta al giudice del merito con riferimento al rito in concreto seguito. La Corte d’appello ha correttamente ritenuto applicabile il rito ordinario, vertendosi su un contratto di cessione del credito e non su un contratto di lavoro o di affitto d’azienda, con motivazione esente dai vizi denunciati e rispettosa del minimo costituzionale.

Il nucleo del terzo motivo riguarda i poteri del giudice di rinvio. La Corte osserva che, in caso di deduzione del mancato rispetto del decisum rescindente, essa diventa giudice del fatto, chiamata a verificare l’operato del giudice del rinvio entro i confini tracciati dalla legge. I poteri di quest’ultimo si differenziano secondo le ragioni dell’annullamento: occorre accertare se il ricorso è stato accolto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per vizi di motivazione su punti decisivi, o per entrambe le ragioni.

Solo nella prima ipotesi il giudice è vincolato al principio enunciato nella decisione rescindente, ai sensi dell’art. 384, comma 1, cod. proc. civ.; nella seconda egli può liberamente valutare i fatti già accertati e indagarne altri. Poiché la pronuncia rescindente esprimeva vizi di motivazione su un punto decisivo, concernente la verifica della tempestività dell’iniziativa processuale in relazione all’art. 1957, primo comma, cod. civ., il giudice del rinvio ben poteva discostarsi dal principio di diritto enunciato, esaminando nuovamente i fatti e pronunciandosi sulla tempestività dell’azione, avuto riguardo alla domanda proposta prima della dichiarazione di fallimento.

Quanto al quarto motivo, la Corte conferma che il raddoppio del contributo unificato ex art. 1, comma 17, legge n. 228/2012 costituisce meccanismo sanzionatorio applicabile in caso di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. La ratio è di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, trattandosi di contributo con i caratteri essenziali del tributo. I ricorrenti sono condannati in solido alle spese, con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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