Cumulo di opposizioni esecutive e competenza del tribunale (Cass. civ. Sez. 3 n. 18618 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace ed altre in quella per materia del tribunale, l’organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell’intera controversia. In tema di regolamento di competenza, i poteri di indagine e di valutazione della Corte di cassazione, anche in fatto, possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito al processo fino a quel momento, senza essere limitati dal contenuto del provvedimento impugnato né dalle difese delle parti, potendo l’esame estendersi anche a profili diversi da quelli esaminati. Il rilievo officioso dell’incompetenza per valore è tempestivo se compiuto con il decreto previsto dall’art. 171-bis cod. proc. civ., ancorché la decisione sulla relativa questione intervenga successivamente alla prima udienza.

Il Fatto

La ricorrente proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi dinanzi al Tribunale avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di spese processuali e somme dovute alla cassa delle ammende, deducendone la nullità per difetto di motivazione e la mancata corrispondenza tra l’importo liquidato e quanto richiesto. Il Tribunale, con ordinanza successiva alla prima udienza e allo scambio delle memorie ex art. 171-ter cod. proc. civ., dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, avendo la controversia valore inferiore alla soglia di sua competenza. La ricorrente proponeva regolamento necessario di competenza, deducendo la tardività del rilievo officioso e la competenza funzionale del tribunale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente esaminato il motivo concernente la tardività del rilievo officioso dell’incompetenza, ritenendolo infondato. L’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, fissa la preclusione al rilievo officioso al decreto con cui il giudice compie le verifiche preliminari ex art. 171-bis cod. proc. civ. Nel caso di specie il giudice di merito aveva già indicato in tale decreto la questione di incompetenza per valore da sottoporre alle parti, sicché il rilievo era stato compiuto tempestivamente e in modo inequivocabile, essendo l’ordinanza successiva meramente decisoria della questione già sollevata.

Quanto alla declinatoria di competenza per materia, la Corte ha escluso che il recupero delle spese di un processo penale integri un’ipotesi di competenza funzionale del tribunale, non ravvisando alcuna disposizione che attribuisca al giudice superiore la cognizione di tale controversia. Ha inoltre precisato che il precedente richiamato dalla ricorrente riguardava una fattispecie diversa, relativa alla restituzione di compensi per il patrocinio a spese dello Stato.

Tuttavia, esercitando i poteri officiosi di indagine propri del giudizio di regolamento di competenza, la Corte ha riqualificato le domande proposte: la censura relativa alla mancata notifica di atti presupposti integra un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., mentre la censura sulla difformità tra importo liquidato e importo richiesto investe il diritto di procedere ad esecuzione forzata e va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.

Applicando il principio del cumulo soggettivo di domande, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale a conoscere dell’intera controversia, in applicazione degli artt. 10, secondo comma, e 104 cod. proc. civ., con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata limitatamente al capo relativo alla competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 171-ter c.p.c.

Tutte le 8 sentenze sull'art. 171-ter c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *