Prescrizione contributi gestione separata: dies a quo dal termine ordinario di versamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25680 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata decorre dal giorno in cui scadono i termini per il relativo pagamento, individuati nell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, e quindi nel solo termine ordinario, come eventualmente differito dai d.P.C.M. ratione temporis applicabili, senza che possano valorizzarsi gli ulteriori termini previsti per favorire i pagamenti tardivi con maggiorazione. I d.P.C.M. di differimento, adottati in attuazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997, hanno natura regolamentare e vanno applicati d’ufficio dal giudice di legittimità. L’art. 3-quater del d.l. n. 16 del 2012 opera solo per i pagamenti con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno.
Il Fatto
Due professionisti, un ingegnere e un architetto, iscritti ai rispettivi albi e alla Cassa di previdenza di categoria, erano stati chiamati dall’INPS al pagamento dei contributi alla Gestione separata per gli anni 2012 e 2013. Il Tribunale aveva dichiarato non dovuti i contributi, perché prescritti. La Corte d’Appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello principale dell’Istituto e rigettato il gravame incidentale condizionato, aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo i professionisti tenuti al versamento.
I professionisti hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi, sostenendo la non debenza della contribuzione sotto vari profili e, con l’ottavo motivo, l’erronea individuazione del dies a quo della prescrizione. L’INPS è rimasto resistente con mandato; la società di cartolarizzazione dei crediti è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di esaminare prioritariamente l’ottavo motivo, che ripropone il tema della maturazione della prescrizione, posponendo gli altri. Ha ricordato che, ove la questione prescrizionale sia stata oggetto di valutazione del giudice di merito, l’intera fattispecie rimane sub iudice, con la conseguenza che l’individuazione del dies a quo può essere scrutinata d’ufficio dal giudice di legittimità, senza che su tale profilo si formi giudicato interno.
La Corte ha poi affermato che i d.P.C.M. di differimento dei termini di versamento sono atti a contenuto normativo, sindacabili dal giudice di legittimità, dei quali non occorre la produzione documentale. Essi hanno funzione integrativa e attuativa del disposto dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997 e efficacia erga omnes.
Sul piano sostanziale, il Collegio ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Viene in rilievo l’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, che fissa i versamenti a saldo e in acconto entro gli stessi termini previsti per la dichiarazione. Assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dai d.P.C.M. In tal senso la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, da ultimo Cass. n. 24186 del 2024, oltre a Cass. n. 28565/2022, Cass. n. 31685/2022, Cass. n. 35563/2021 e Cass. n. 10273 del 2021.
Passando alla fattispecie, ha distinto la scadenza ordinaria da quella risultante dai differimenti. Per il 2012 il termine originario del 17 giugno 2013 è stato differito all’8 luglio 2013 senza maggiorazione; per il 2013 il termine del 16 giugno 2014 è stato differito al luglio 2014. La Corte d’Appello aveva invece individuato il dies a quo nel 20 agosto degli anni successivi, valorizzando il termine per i pagamenti tardivi con maggiorazione. Il Collegio ha giudicato tale conclusione erronea: ai fini prescrizionali rileva solo il termine ordinario, non quello ulteriore fissato per favorire i pagamenti tardivi, reso inequivoco dalla previsione dell’aumento.
Ha inoltre escluso che possa invocarsi l’art. 3-quater del d.l. n. 16 del 2012, il quale concerne i soli pagamenti con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, mentre i contributi in rilievo avevano scadenza anteriore. L’ottavo motivo è stato dunque accolto, con assorbimento degli altri, cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.
Nota della Redazione
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