Riapertura del procedimento disciplinare anche dopo il giudicato civile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6991 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo introdotto dall’art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora sia intervenuta una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’ufficio competente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale, anche nel caso in cui sia intervenuto il giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinare irrogata prima della sentenza penale irrevocabile. La riapertura del procedimento disciplinare deve avvenire mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito, con integrale nuova decorrenza dei termini previsti dall’art. 55-bis del medesimo decreto.
Il Fatto
Un agente di polizia locale, dipendente di un Comune, era stato licenziato senza preavviso all’esito di un procedimento disciplinare per condotte consistite nell’avere indotto il Comandante del Corpo ad annullare in autotutela alcuni verbali di contravvenzione stradale e nell’avere egli stesso provveduto direttamente all’annullamento di altri verbali. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento in sede giudiziale, ma sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano respinto il ricorso, ritenendo provata l’imputabilità dei fatti contestati.
Il parallelo procedimento penale si era concluso, invece, con il passaggio in giudicato di una sentenza di assoluzione della Corte d’Appello penale per “non avere commesso il fatto” rispetto a tutti i fatti contestati. Il lavoratore aveva quindi formulato istanza di riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001. Il Comune aveva comunicato la riapertura del procedimento, ma, senza alcuna rinnovazione della contestazione e senza concessione del termine a difesa, aveva confermato la sanzione del licenziamento. Il lavoratore aveva proposto ricorso chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento confermativo, ma il Tribunale e la Corte d’Appello ne avevano nuovamente respinto le domande.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare fondati i primi due motivi di ricorso, ha fatto propria la regola di diritto enunciata dalla recente Cass. n. 6514/2025, secondo cui l’obbligo di riapertura del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 opera anche quando sulla legittimità della sanzione disciplinare sia già intervenuto il giudicato civile. La Suprema Corte ha escluso che il giudicato civile formatosi sulla legittimità del primo licenziamento possa costituire un ostacolo all’applicazione della norma, la quale risponde all’esigenza di adeguare le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare all’esito del giudizio penale.
La Corte ha ritenuto fondato anche il quarto motivo, osservando che la norma richiede espressamente l’esperimento di un nuovo procedimento disciplinare. Non può pertanto ritenersi che la totale omissione dello stesso non abbia leso il diritto di difesa, atteso che la riapertura deve avvenire mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito e la concessione del termine a difesa. Sul punto, la Corte ha precisato che non trova applicazione ratione temporis l’attuale formulazione dell’art. 55-bis, comma 9-ter, del d.lgs. n. 165/2001, essendo i fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.
La Corte ha infine chiarito che la disposizione di cui all’art. 653 c.p.p., che limita l’efficacia vincolante del giudicato penale ai soli casi di assoluzione con formula piena, non costituisce un’autonoma ragione decidendi della sentenza impugnata. Anche nell’ipotesi di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., per insufficienza di prove, l’applicazione della sanzione sarebbe possibile solo all’esito di una rituale rinnovazione del procedimento disciplinare.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, la quale dovrà procedere a un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla questione di legittimità costituzionale, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento delle altre censure.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.