Prescrizione dei crediti di lavoro e decorrenza dalla cessazione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23021 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di adeguata tutela del lavoratore. Ne consegue che, per i diritti non ancora prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prescrizione resta invece maturata secondo il regime previgente quando il credito si sia estinto prima della novella, dovendosi escludere l’efficacia retroattiva del nuovo criterio di decorrenza.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale di Catanzaro l’accoglimento solo parziale dell’opposizione allo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del consorzio datore di lavoro. Il giudice di merito aveva accertato un credito di modesta entità, derivante da una ritenuta IRPEF applicata su somme erogate a titolo di anticipazione del T.F.R., ma aveva respinto l’insinuazione relativa ai compensi per l’incarico di Coordinatore della sicurezza, conferito nel marzo 2005.
Il rigetto si fondava sulla ritenuta prescrizione quinquennale del credito, maturata secondo l’orientamento che, in costanza di rapporto di lavoro stabile, considera prescritti i relativi crediti. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2948 e 2935 c.c. e invocando la giurisprudenza che fissa la decorrenza della prescrizione al termine del rapporto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, rilevando anzitutto che la censura, pur formalmente proposta come violazione o falsa applicazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito: spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti.
La Corte ha poi ribadito che nel giudizio di cassazione non è consentita la produzione di documenti, nemmeno relativi a vicende successive al deposito del ricorso, salvo le eccezioni previste dall’art. 372, comma 2, c.p.c. per i documenti concernenti la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso. Nel caso di specie, gli atti che il lavoratore assumeva interruttivi della prescrizione non erano stati ritualmente acquisiti.
Venendo al merito, la Corte ha richiamato il recente orientamento secondo cui, per i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in virtù del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. Tale principio è stato affermato da Cass. n. 26246/2022, seguito da Cass. n. 29831/2022, Cass. n. 30958/2022, Cass. n. 30957/2022, Cass. n. 4321/2023, Cass. n. 4186/2023 e Cass. n. 13927/2024.
La Corte ha tuttavia precisato che nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente applicato il criterio previgente: il credito era sorto pacificamente nel 2005, in regime di stabilità del rapporto, e su di esso era maturata la prescrizione quinquennale prima della novella legislativa del 2012, che non incide sulla fattispecie. Il giudice di merito aveva inoltre escluso la produzione di atti interruttivi anteriori alla maturazione della prescrizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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