Patto di prova, specificazione delle mansioni e insindacabile valutazione del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23479 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il patto di prova, per non essere illegittimo, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi, non essendo sufficiente il riferimento alla sola categoria. La specificazione può essere operata anche per relationem, mediante richiamo alle declaratorie del contratto collettivo, purché il rinvio sia sufficientemente specifico e riferibile al singolo profilo professionale. Il controllo sull’esito della prova, una volta decorso un lasso di tempo congruo, costituisce valutazione di merito riservata al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il lavoratore, assunto con la qualifica di guardia particolare giurata, veniva licenziato il 31 dicembre 2020 per mancato superamento del periodo di prova. Egli agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento, deducendo il vizio genetico del patto per difetto di specificazione delle mansioni e il vizio funzionale per assenza di esplicitazione dei motivi del mancato superamento.

Il Tribunale accoglieva le domande. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1612/2021, riformava la pronuncia, respingendo le pretese del lavoratore. Proponeva quindi ricorso per cassazione il soccombente, affidandosi a tre motivi; resisteva la società datrice di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ribadito che la causa del patto di prova risiede nella tutela dell’interesse di entrambe le parti a sperimentare la reciproca convenienza del contratto. Per evitarne l’illegittimità, il patto deve contenere la specifica indicazione delle mansioni oggetto dell’esperimento, poiché la facoltà datoriale di esprimere una valutazione insindacabile presuppone che la prova si svolga su mansioni esattamente identificate.

La specificazione può essere realizzata anche mediante rinvio alle declaratorie del contratto collettivo, a condizione che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata. Se la categoria di un livello accorpa una pluralità di profili, occorre l’indicazione del singolo profilo, mentre è generica la sola indicazione della categoria.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto che le mansioni fossero sufficientemente specificate attraverso il richiamo al livello iniziale e finale del contratto collettivo, che a sua volta rinvia alle attività di guardia particolare giurata individuate nel D.M. n. 269 del 2010. Tale apprezzamento, compresa la valutazione sulla fungibilità delle mansioni, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità.

Sul versante funzionale, la doglianza è stata giudicata inammissibile: la critica all’idoneità del tempo impiegato per la prova a consentire la verifica dell’attitudine del lavoratore si risolve in un diverso apprezzamento degli elementi fattuali. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, secondo cui la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice giudichi contraddicendo espressamente o implicitamente la regola probatoria, non quando si limiti a valutare le prove proposte attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

Il ricorso è stato quindi respinto nel suo complesso, con condanna del soccombente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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