Appello inammissibile solo se le censure non individuano i punti contestati (Cass. civ. Sez. II n. 25691 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, impongono che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze. Alla parte volitiva deve affiancarsi una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza che occorrano forme sacramentali o un progetto alternativo di decisione. Ai fini della specificità dei motivi, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto può sostanziarsi nella prospettazione delle medesime ragioni già addotte in primo grado, non essendo necessari profili fattuali e giuridici aggiuntivi. La diversità parziale tra le conclusioni rassegnate nell’atto di appello e quelle degli scritti conclusivi non costituisce ratio decidendi idonea a sostenere la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.

Il Fatto

Nel 2010 il conduttore di un appartamento facente parte di un edificio di Bari, in cui l’originario proprietario vantava quattro unità immobiliari, citò davanti al Tribunale di Bari sia l’ente proprietario sia il condominio. Domandava, tra l’altro, l’accertamento del proprio obbligo di contribuzione ai soli oneri accessori, con esclusione delle spese di assicurazione, del compenso dell’amministratore, delle spese di amministrazione e della manutenzione sulle parti comuni.

Il Tribunale rigettò integralmente la domanda. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1934/2021, dichiarò l’appello inammissibile, ravvisando critiche oscure e non pertinenti alla ratio decidendi, oltre a una discrasia tra le conclusioni dell’atto di appello e quelle degli scritti conclusivi. Il ricorrente impugna tale pronuncia in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. La Corte ricostruisce la portata degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., richiamando la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Il Collegio precisa che la specificità dei motivi richiede una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, idonea a consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure. Non sono necessari né forme particolari né un progetto alternativo di decisione che si contrapponga a quella di primo grado.

La Corte si richiama ai propri precedenti — Sezioni Unite n. 27199 del 2017, Sezioni Unite n. 36481 del 2022, Cass. n. 13535 del 2018, Cass. n. 7081 del 2022, Cass. n. 23781 del 2020 — per affermare che la specificità può realizzarsi anche mediante la prospettazione delle medesime ragioni addotte in primo grado.

Nella specie, l’esame diretto dell’atto di appello, consentito perché è stato denunciato un error in procedendo, evidenzia che la decisione di primo grado è stata censurata nella sua interezza e che le singole parti della motivazione sono state richiamate ed esaminate dettagliatamente. Anche la dedotta omessa pronuncia sulle prime due domande di accertamento non richiedeva particolari specificazioni.

Quanto alla discrasia tra le conclusioni, essa risulta solo parziale. La domanda di accertamento sugli oneri accessori è rimasta ferma, così come quella originariamente formulata sub n. 4). Pertanto, la discrasia non costituisce ratio decidendi idonea a supportare la pronuncia di inammissibilità.

Il ricorso è accolto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, perché provveda all’esame dell’appello nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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