La contraddizione interna alla motivazione rende nulla la decisione della Commissione dei Ricorsi UIBM (Cass. civ. Sez. 1 n. 11954 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza solo quando incida sull’idoneità del provvedimento a rendere conoscibile, nel suo complesso, il contenuto della statuizione giudiziale; nelle altre ipotesi si configura un mero errore materiale. L’insanabile contraddizione interna al percorso motivazionale, che non possa essere sciolta dal tenore del dispositivo e che renda impossibile individuare concretamente la statuizione del giudice, non è eliminabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale ex art. 136-decies C.P.I., ma comporta la nullità della pronuncia per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
La società ricorrente aveva depositato la domanda di registrazione del marchio italiano “ENZITASI” per prodotti della classe 5, contro la quale era stata proposta opposizione dalla titolare del marchio europeo anteriore “ENZITIME”, deducendosi il rischio di confusione. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva accolto l’opposizione, decisione confermata dalla Commissione dei Ricorsi UIBM, che aveva però qualificato il marchio anteriore come debole per il carattere descrittivo della radice “ENZI” e riconosciuto l’idoneità del suffisso “-TASI” a determinare una adeguata differenziazione rispetto a “-TIME”.
La società ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della decisione per contraddittorietà tra l’affermazione di condivisione dell’analisi dell’UIBM e le successive argomentazioni, e, con il secondo motivo, l’omesso esame sulla comparazione dei prodotti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando la nullità della decisione impugnata per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. Il contrasto tra motivazione e dispositivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità, è idoneo a determinare la nullità solo laddove impedisca di rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, mentre nelle altre ipotesi può costituire un mero errore materiale.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato un disallineamento interno alla stessa motivazione: la Commissione dei Ricorsi aveva inizialmente affermato la correttezza della decisione di accoglimento dell’opposizione, per poi sviluppare un’argomentazione diametralmente opposta, riconoscendo la debolezza del marchio anteriore e la sufficienza del diverso suffisso “-TASI” a determinare una distinzione. Il dispositivo di rigetto risultava incompatibile con una delle due affermazioni contenute nel percorso motivazionale.
L’incoerenza interna alla motivazione, non potendo essere sciolta dal tenore del dispositivo, ha reso impossibile individuare la concreta statuizione del giudice, integrando così il vizio di nullità della sentenza. La Corte ha inoltre precisato che tale contrasto insanabile non può essere eliminato tramite la correzione dell’errore materiale, dovendosi fare ricorso al mezzo di impugnazione previsto dall’ordinamento.
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo. La decisione impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM, in diversa composizione, cui è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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