La fase istruttoria è compatibile con l’opposizione a decreto penale e va sempre liquidata (Cass. civ. Sez. 2 n. 22041 del 27.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ha carattere interamente devolutivo: il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza sostanziale della liquidazione secondo i criteri legali, anche oltre le prospettazioni dell’istante, con il solo limite di non superare la somma richiesta. Ne consegue che la sua decisione può supplire alle carenze motivazionali del decreto opposto. In tema di compenso dell’avvocato, tra il minimo e il massimo delle tabelle del d.m. n. 55/2014 non è richiesta una motivazione specifica, che è invece doverosa solo in caso di scostamento ulteriore. La fase istruttoria, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. c), d.m. n. 55/2014, non è incompatibile con la procedura di opposizione a decreto penale di condanna, stante la possibilità per l’imputato di richiedere, ex artt. 461 e 464 c.p.p., il giudizio abbreviato subordinato a integrazione probatoria; l’attività istruttoria, anche solo difensiva, deve pertanto essere sempre remunerata.

Il Fatto

Un avvocato, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di opposizione a decreto penale di condanna, proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi. Lamentava il mancato riconoscimento del compenso per le fasi introduttiva e istruttoria e la liquidazione, per le altre fasi, di importi di poco superiori ai minimi tabellari, senza considerare la qualità dell’opera prestata e il risultato ottenuto.

Il Tribunale di Lamezia Terme rigettava l’opposizione, ritenendo la fase istruttoria incompatibile con la natura del procedimento di opposizione a decreto penale. Avverso tale sentenza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte, esaminato il primo motivo, relativo alla dedotta illegittima riduzione degli importi per le fasi di studio e decisoria a fronte del riconosciuto compenso per la fase introduttiva, lo ritiene infondato. Richiama il principio per cui l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è atto introduttivo di un procedimento contenzioso di natura devolutiva, che consente al giudice di rivalutare integralmente la liquidazione. In tale sede non è ravvisabile alcuna contraddittorietà laddove il giudice, esercitando il proprio potere discrezionale, determini il compenso in misura minima, senza che sia necessario motivare lo scostamento rispetto ai valori medi, essendo la motivazione doverosa solo in caso di deroga ai valori tabellari minimi e massimi.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, accolto. La Corte osserva che la fase istruttoria o dibattimentale, come definita dall’art. 12, comma 3, lett. c), d.m. n. 55/2014, ricomprende un ampio novero di attività, anche preliminari e di ricerca della prova, come l’esame di consulenti e testimoni, rendendola difficilmente eludibile. Tale attività, prosegue la Corte, non è affatto incompatibile con il giudizio di opposizione a decreto penale: l’art. 461 c.p.p. consente all’imputato di richiedere il giudizio abbreviato e, tramite il richiamo all’art. 438, comma 5, c.p.p., anche un’integrazione probatoria. Il Tribunale ha quindi errato nel negare la liquidazione del compenso per la fase istruttoria, dovendosi riconoscere il diritto del difensore a essere remunerato per tale attività.

Il terzo motivo, concernente la regolazione delle spese processuali, resta assorbito e il giudice del rinvio provvederà nuovamente anche su tale aspetto. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lamezia Terme, in persona di diverso magistrato, per la liquidazione del compenso relativo alla fase istruttoria.

Nota della Redazione

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