Nullità del preliminare per motivo illecito e domanda restitutoria omessa in appello (Cass. civ. Sez. II n. 25690 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che dichiari la nullità del contratto per motivo illecito ai sensi dell’art. 1345 cod. civ. deve pronunciarsi anche sulla consequenziale domanda di restituzione, a pena di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. L’impugnazione incidentale tardiva è ammessa, anche se investe un capo autonomo della sentenza, quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, senza che rilevi la preesistenza dell’interesse ad impugnare. Il giudice civile può fondare il proprio convincimento su prove atipiche, comprese le risultanze di atti di indagini penali, se idonee a offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto con le altre risultanze istruttorie. Il litisconsorzio necessario non è richiesto quando il giudice accerti in via meramente incidentale una situazione giuridica che riguardi anche un terzo. In sede di rinvio, la ripetizione della prestazione contraria al buon costume è soggetta alla soluti retentio dell’art. 2035 cod. civ.

Il Fatto

La società attrice ha convenuto in giudizio la società promittente venditrice, deducendo di avere stipulato nel 2012 un preliminare di compravendita avente ad oggetto un’unità commerciale e di avere versato una caparra confirmatoria e un acconto sul prezzo. Esponeva che, dopo la stipula, il Tribunale aveva disposto il sequestro dei beni del soggetto che controllava il proprio capitale sociale e che l’amministratore giudiziario aveva comunicato la volontà di risolvere il contratto.

La promittente venditrice si è difesa sostenendo di avere diffidato l’acquirente al pagamento della rata scaduta, con conseguente risoluzione di diritto ex art. 1454 cod. civ. Il Tribunale ha rigettato le domande attrici; la Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione, ha dichiarato la nullità del preliminare, senza pronunciarsi sulla richiesta di restituzione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato anzitutto il ricorso incidentale, rigettandolo. Ha dato continuità all’indirizzo prevalente secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche quando investa un capo autonomo della sentenza, poiché nessuna distinzione è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ. Il principio è stato rafforzato dall’arresto delle Sezioni Unite n. 8486 del 2024.

Il Collegio ha poi respinto le censure di nullità processuale. Il rilievo d’ufficio della simulazione non ha costituito la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si è fondata sul fine illecito del contratto. Il litisconsorzio necessario non è configurabile, poiché l’accertamento incidentale relativo a un terzo non è idoneo a costituire giudicato nei suoi confronti.

Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, la Corte ha chiarito che l’estraneità della promittente venditrice a indagini penali non esclude l’illiceità del contratto, provata attraverso un insieme di indizi. Le risultanze delle indagini penali sono state correttamente utilizzate come prove atipiche, unitamente ad elementi presuntivi quali la sproporzione tra valore e prezzo, le condizioni contrattuali squilibrate e l’assenza di termini per il definitivo. Non risulta violato l’art. 2729 cod. civ. sulle presunzioni gravi, precise e concordanti.

Il ricorso principale è stato invece accolto. La Corte d’appello, dichiarando la nullità del preliminare, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria conseguente, pure formulata e riproposta in appello, violando l’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio, affinché il giudice di merito accerti l’avvenuto pagamento e valuti la possibile applicazione dell’art. 2035 cod. civ., che impedisce la ripetizione della prestazione contraria al buon costume.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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