Giurisdizione riformata in appello: obbligatorio il rinvio al primo giudice (Cass. civ. Sez. L n. 24062 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime anteriore all’abrogazione dell’art. 353 c.p.c., quando il giudice di primo grado dichiara il difetto di giurisdizione e il giudice d’appello afferma invece la giurisdizione ordinaria, quest’ultimo deve rimettere la causa al primo giudice senza pronunciarsi sul merito. La rimessione è necessaria anche se le parti abbiano formulato conclusioni di merito. La decisione adottata direttamente sul merito viola il principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione e deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado.
Il Fatto
Una dipendente del comparto scolastico, con profilo di assistente amministrativo, aveva agito per ottenere il riconoscimento del diritto all’assunzione con inquadramento superiore, in relazione alla partecipazione a una procedura di mobilità professionale per il passaggio all’area dirigenziale, profilo DSGA.
Il Tribunale aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La Corte d’appello aveva invece riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario ma, anziché rimettere la controversia al Tribunale, aveva esaminato direttamente il merito e rigettato il gravame. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, denunciando con il primo motivo la violazione dell’art. 353, primo comma, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie la censura muovendo dalla disciplina applicabile ratione temporis. L’impugnazione era stata proposta anteriormente al 28 febbraio 2023 e restava quindi soggetta all’art. 353 c.p.c. nella formulazione precedente alla sua abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022. Sul punto viene richiamata Cass. Sez. U, n. 23712/2024.
In tale regime, quando il giudice di primo grado ritiene che la domanda appartenga alla giurisdizione amministrativa e il giudice d’appello afferma invece la giurisdizione ordinaria, quest’ultimo deve rimettere la causa al primo giudice. Non assume rilievo che le parti abbiano formulato conclusioni sul merito: l’affermazione della giurisdizione negata in primo grado impone l’applicazione dell’art. 353 c.p.c.
La Corte richiama Cass. Sez. U, n. 29592/2022, secondo cui la mancata rimessione e la decisione immediata del merito determinano una violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione. La conseguenza non è una semplice correzione della decisione d’appello. La sentenza deve essere cassata e la controversia rinviata direttamente al primo giudice. La tutela del doppio grado, precisa il precedente richiamato, non può essere sacrificata neppure invocando il principio della ragionevole durata del processo.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello, dopo avere riconosciuto la giurisdizione ordinaria che il Tribunale aveva escluso, aveva invece deciso direttamente la controversia nel merito. Tale scelta processuale risultava incompatibile con l’art. 353 c.p.c., ancora applicabile per effetto della data dell’impugnazione.
L’accoglimento del primo motivo comporta quindi la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione. Resta assorbito il secondo motivo, relativo alla condanna della lavoratrice alle spese di giudizio e alla dedotta violazione dell’art. 91, primo comma, c.p.c.
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