Accettazione tacita dell’opera e impossibilità della verifica (Cass. civ. Sez. II n. 25702 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accettazione tacita dell’opera ai sensi dell’art. 1665 c.c. non si esaurisce nella materiale ricezione del bene, ma esige una manifestazione negoziale di gradimento, anche per facta concludentia, che presuppone che il committente sia stato posto in condizione di verificare l’opera. La consegna e l’accettazione non coincidono: la prima è atto materiale di messa a disposizione, la seconda richiede un apprezzamento consapevole. La mera ricezione non integra il fatto concludente quando risultano elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare, segnatamente l’impossibilità della verifica dipendente dallo stato dei luoghi. L’accertamento dell’accettazione senza riserve è, pertanto, viziato se il giudice di merito omette di esaminare il fatto decisivo costituito dall’impossibilità di procedere al collaudo nel periodo intercorso tra la consegna e il primo utilizzo dell’impianto.

Il Fatto

La committente aveva affidato a una società la fornitura, la progettazione e l’installazione di un impianto di climatizzazione nei locali della propria sala cinematografica, allora in corso di completamento. L’installazione era ultimata nella prima metà di luglio e l’impianto era utilizzato per la prima volta la sera del 3 agosto, in occasione dell’inaugurazione. Per il saldo del corrispettivo la società otteneva un decreto ingiuntivo, cui la committente si opponeva davanti al Tribunale, deducendo l’inadempimento e i vizi dell’opera, con domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e dichiarava la risoluzione del contratto. La Corte d’appello, su impugnazione della società, riformava la decisione: qualificato il contratto come appalto, ravvisava l’accettazione tacita dell’opera senza riserve, desumendola dall’utilizzo inaugurale intervenuto oltre quindici giorni dopo il completamento dell’installazione, e ne traeva l’esclusione della garanzia per i vizi. La committente proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I tre motivi di ricorso investono il medesimo capo della sentenza di appello, cioè l’avvenuta accettazione tacita dell’opera ai sensi dell’art. 1665 c.c., da cui è stata tratta l’esclusione della garanzia per i vizi ai sensi dell’art. 1667 c.c. Resta estranea al ricorso la qualificazione del contratto come appalto. La Corte esamina congiuntamente i motivi, con priorità logica del primo.

Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’oggettiva impossibilità, per la committente, di procedere alla verifica o al collaudo dell’opera nel periodo tra la consegna e il primo utilizzo, dipesa dalla mancanza dell’alimentazione elettrica, essendo i locali in corso di completamento, e attestata dalla dichiarazione resa in interrogatorio formale dal legale rappresentante dell’appaltatrice.

La Corte osserva che l’art. 1665 c.c., pur non definendo l’accettazione tacita, ne indica i presupposti nella consegna al committente e, quale fatto concludente, nella ricezione senza riserve. Consegna e accettazione non coincidono: la consegna è atto materiale di messa a disposizione del bene, mentre l’accettazione esige una manifestazione negoziale di gradimento, anche per facta concludentia, che la mera ricezione non integra in presenza di elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare, e che presuppone che il committente sia stato posto in condizione di verificare l’opera.

La Corte richiama sul punto Cass. 10476/1998, che ha escluso la rinuncia tacita alla verifica quando questa era momentaneamente impedita dallo stato dei luoghi, nonché Cass. 4021/2023, Cass. 19019/2017, Cass. 13224/2019 e Cass. 10452/2020 sulla distinzione tra consegna e accettazione. La Corte d’appello ha invece desunto la ricezione senza riserve dalla sola sequenza dell’installazione completata a metà luglio e dell’utilizzo del 3 agosto, senza confrontarsi con il fatto che fino a quella data l’impianto non poteva essere collaudato, perché nei locali mancavano l’alimentazione elettrica, i controsoffitti e altre opere, e che proprio al primo utilizzo i vizi furono denunciati. Poiché un impianto di climatizzazione privo di alimentazione elettrica non può essere verificato nel suo funzionamento, tale fatto, ove considerato, vale a escludere che la condotta della committente integri una rinuncia tacita al diritto di verifica e, con essa, l’accettazione senza riserve: ciò che ne fa un fatto storico decisivo, del tutto pretermesso.

La Corte respinge le eccezioni della controricorrente, escludendo il difetto di autosufficienza del ricorso, che indica il dato extratestuale da cui il fatto risulta e il tempo in cui fu oggetto di discussione fra le parti, secondo quanto richiesto da Cass. SU 8053/2014 e Cass. SU 8950/2022. Accolto il primo motivo, il secondo e il terzo restano assorbiti: la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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