LSU e co.co.co. non integrano rapporto di lavoro subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25708 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra, di per sé, un rapporto di lavoro subordinato, poiché l’utilizzazione del lavoratore realizza un rapporto speciale di matrice assistenziale e con finalità formativa, volto alla riqualificazione e alla ricollocazione del personale. La qualificazione formale operata dal legislatore nazionale non può tuttavia escludere la natura subordinata del rapporto se risulti fittizia e diretta a mascherare un reale rapporto di lavoro. A tal fine occorre la prova dell’effettivo inserimento nell’organizzazione pubblicistica e dell’adibizione a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente, con conseguente applicazione dell’art. 2126 c.c. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con gli LSU ai sensi della legge speciale, per la fuoriuscita dal bacino assistenziale, non sono disciplinati dalla normativa sul lavoro a termine.
Il Fatto
Il lavoratore, già impegnato come LSU dal 1995 nel servizio di trasporto scolastico di un ente locale, era poi impiegato nelle medesime mansioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prorogati fino all’assunzione a tempo indeterminato avvenuta nel 2019 nell’ambito di un percorso di stabilizzazione. Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento dell’espletamento di mansioni superiori, la retrodatazione dell’assunzione al 1995 o al 2001 e le relative differenze retributive.
Il Tribunale ha respinto le domande, rilevando il difetto di giurisdizione per il periodo 1995-1998 e la cessazione della materia del contendere quanto alla costituzione del rapporto. La Corte d’Appello di Lecce ha confermato il rigetto, escludendo ogni contatto tra lo statuto degli LSU e la disciplina del reclutamento pubblico, negando la configurabilità della subordinazione e la prova di mansioni diverse o superiori. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sulla regolarità della sequenza contrattuale antecedente l’assunzione definitiva. Il Collegio ricorda che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice di merito omette di indicare gli elementi del proprio convincimento o li espone senza disamina logica, ma il sindacato di legittimità resta circoscritto al cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nella specie la motivazione risponde ai requisiti normativi e non è veicolabile una rivalutazione nel merito.
Nel merito, la pretesa di retrodatazione non è fondata, perché la sequenza contrattuale è conforme alla normativa di riferimento. Le misure di sostegno ai disoccupati realizzate mediante contratti di collaborazione, stipulati sulla base di delibere dell’ente e poi rinnovati, non possono confondersi con le collaborazioni ordinarie, essendo finalizzate alla fuoriuscita dal bacino degli LSU. È stata esclusa, in fatto, la subordinazione e la sussistenza di differenze di orario rispetto a quello stabilito.
La Corte richiama l’art. 6, comma 2, d. lgs. n. 81/2000, disposizione speciale che consentiva alle amministrazioni di affidare agli LSU, mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, le attività previste dalla normativa di settore, per la durata ivi stabilita. Si tratta di una facoltà esercitata nel caso concreto, nell’ambito di un piano di stabilizzazione territoriale distinto dal percorso del reclutamento pubblico.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, l’occupazione in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, poiché l’utilizzazione realizza un rapporto speciale a matrice assistenziale. Ciò non esclude che il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero lavoro subordinato, con applicazione dell’art. 2126 c.c., ma occorre la prova dell’effettivo inserimento nell’organizzazione pubblicistica e dell’adibizione a un servizio istituzionale.
La Corte richiama la sentenza CGUE n. 157 del 15.03.2012, causa C-157/11, Sibilio: la qualificazione formale non può escludere la qualità di lavoratore se fittizia, ma la clausola 2, punto 2, dell’accordo quadro conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità per sottrarre i rapporti inseriti in programmi specifici di formazione e riqualificazione. La Corte territoriale ha effettuato un compiuto vaglio, riscontrando la conformità della sequenza alla normativa nazionale ed europea ed escludendo la prova di difformità o fittizietà. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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