Contributo di solidarietà e pro rata: trattenute illegittime degli enti previdenziali privatizzati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7274 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati, quale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, non possono adottare, pur in funzione dell’equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione, atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Tali atti sono incompatibili con il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Il contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 non opera in via automatica quando i regolamenti della Cassa siano illegittimi, richiedendo l’allegazione e la prova dell’inerzia dell’ente nell’adottare le misure di riequilibrio. L’azione di restituzione delle trattenute è soggetta a prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito.
Il Fatto
Un professionista iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, titolare di pensione di vecchiaia, conveniva in giudizio l’ente davanti al Tribunale di Vicenza lamentando di avere subito la trattenuta del contributo di solidarietà sulle rate di pensione. Chiedeva dichiararsi l’illegittimità di tali prelievi, disposti in forza del regolamento della Cassa e delle delibere attuative adottate per i quinquenni 2009-2013 e 2014-2018.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la Cassa alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale. La Corte d’appello di Venezia respingeva il gravame. Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi; nelle more del giudizio il pensionato è deceduto e si sono costituiti gli eredi con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la decisione per avere ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione, valorizzando l’autonomia normativa della Cassa, la natura di atto avente forza di legge del suo regolamento, il limite dell’equilibrio finanziario e il contemperamento degli interessi degli iscritti. Il motivo è infondato: la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento, impongano una trattenuta su un trattamento già determinato, configurandosi un prelievo riservato al legislatore ex art. 23 Cost. Il Collegio richiama Cass. n. 31875 del 2018 e i più recenti arresti del 2024, qualificando tale indirizzo come diritto vivente.
Il secondo motivo, in via subordinata, lamenta la mancata applicazione del contributo di solidarietà dell’1% per il biennio 2012-2013 previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011. Anche questa doglianza è infondata, essendo stata già respinta dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui motivazione il Collegio rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. La disposizione invocata non introduce alcun automatismo nell’applicazione del contributo ex lege quando i regolamenti della Cassa siano illegittimi.
La pretesa applicabilità del contributo legale postula presupposti rigorosi, ossia l’inerzia dell’ente nell’adottare le misure di riequilibrio, che devono essere allegati e dimostrati e non possono essere surrogati dalla declaratoria di illegittimità dei regolamenti. La Corte osserva che l’inerzia è condizione che la stessa Cassa ha escluso, avendo resistito prima e agito poi sul presupposto di avere adottato misure di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio, come affermato da Cass. sez. lav. n. 24400 del 2024.
Il terzo motivo contesta la qualificazione del termine prescrizionale, ritenuto decennale anziché quinquennale. La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015 e Cass. n. 6170 del 2024: l’azione di restituzione delle trattenute è assoggettata alla prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito cui è correlato il termine quinquennale. Il ricorso è dunque inammissibile, perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte. Alla soccombenza seguono la condanna alle spese, la sanzione ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. e il contributo unificato.
Nota della Redazione
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