Il TFR non è esigibile se il rapporto prosegue presso il cessionario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23441 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di ramo d’azienda, nelle procedure di concordato preventivo e di fallimento soggette alla disciplina previgente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, il credito per il trattamento di fine rapporto non è ancora sorto quando il rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze del cessionario: l’esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto. L’art. 47, comma 5-bis, l. n. 428/1990, che sancisce l’immediata esigibilità del TFR nei confronti del cedente, costituisce una previsione in discontinuità con il diritto vivente ed è applicabile solo alle procedure aperte dopo la sua entrata in vigore.
Il Fatto
Un lavoratore, la cui azienda era stata ceduta nell’ambito di una procedura di concordato preventivo non omologato, seguita da dichiarazione di fallimento della cedente, proponeva opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 L.F. Dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, egli chiedeva l’ammissione, in via privilegiata, del proprio credito per il trattamento di fine rapporto maturato presso la società cedente. Il tribunale, accertata la prosecuzione del rapporto di lavoro presso la società cessionaria, rigettava la domanda relativa al TFR, ritenendo non integrato il fatto costitutivo del diritto all’insinuazione, e dichiarava inoltre inapplicabile l’art. 47 l. n. 428/1990 nella versione novellata, che richiedeva l’omologazione del concordato per l’immediata esigibilità del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita dell’unico motivo di ricorso, esamina preliminarmente il quadro normativo di riferimento. L’art. 368, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 166/2019 ha novellato il comma 5 dell’art. 47 l. n. 428/1990, riferendosi all’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo liquidatorio, mentre la successiva lett. d) ha introdotto il comma 5-bis, che sancisce l’immediata esigibilità del TFR nei confronti del cedente. Tale disciplina è entrata in vigore il 15 luglio 2022.
Richiamando il principio secondo cui il codice della crisi non si applica alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore (Cass. S.U. n. 8504 del 2021), la Corte qualifica il comma 5-bis come previsione “in chiara e consapevole discontinuità” con il diritto vivente, come già riconosciuto da Cass. n. 31338/2024. Nel caso di specie, essendo la procedura anteriore alla novella, il tribunale ha correttamente applicato la disciplina previgente, la cui versione richiedeva l’omologazione del concordato per l’esigibilità del credito, requisito nella specie mancante.
Nel merito, la Corte evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, quando il rapporto prosegue alle dipendenze del cessionario, il credito per il TFR “non è ancora sorto”. La maturazione progressiva del trattamento ex art. 2120 c.c. comporta che l’esigibilità sia rinviata alla cessazione del rapporto, come precisato da Cass. n. 19291/2011 e ribadito da Cass. n. 4897/2021.
Quanto alle deduzioni del ricorrente circa una presunta assunzione ex novo da parte della cessionaria a far data dal 1° febbraio 2019, la Corte le dichiara inammissibili, poiché fondate su un accertamento fattuale diverso da quello compiuto dal giudice a quo. Il tribunale, infatti, aveva accertato la prosecuzione del rapporto di lavoro e la mancanza di prova della sua cessazione, elemento costitutivo del diritto alla Insinuazione, oltre all’assenza dell’omologazione del concordato. Il ricorso è pertanto rigettato, con raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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