Prescrizione retributiva nel pubblico impiego privatizzato decorre dall’insorgenza del credito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25710 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore decorre, quanto ai crediti maturati in costanza di rapporto, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, da tale data. Non è configurabile, in capo al lavoratore pubblico, quel metus verso il datore di lavoro che, nel settore privato, giustifica il differimento del dies a quo della prescrizione. Il principio vale anche quando il rapporto sia stato formalmente instaurato con contratti di lavoro autonomo o a termine, dei quali sia accertata in giudizio la reale natura subordinata: in tal caso opera il divieto di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e manca ab origine ogni prospettiva di stabilizzazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha parzialmente accolto la domanda di una lavoratrice nei confronti di un ente pubblico, dichiarando l’illegittimità del termine apposto a una serie di contratti di prestazione occasionale e di collaborazione a progetto, rinnovati per oltre sei anni.

Il giudice di secondo grado ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato unitario e ha condannato l’ente al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto, oltre alla regolarizzazione contributiva. L’ente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla prescrizione: poiché il primo atto interruttivo era stato notificato solo nel 2019, ogni pretesa anteriore al quinquennio precedente sarebbe stata prescritta.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il punto di partenza è pacifico: il primo atto interruttivo è stato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e l’ente datore di lavoro è una pubblica amministrazione, cui si applica la disciplina del pubblico impiego privatizzato.

Muovendo dall’orientamento delle Sezioni Unite n. 36197 del 2023, la Corte ribadisce che i crediti maturati prima del quinquennio anteriore all’atto interruttivo sono prescritti. Nel pubblico impiego privatizzato non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione: l’azione del datore pubblico, vincolata al buon andamento e all’imparzialità, è astretta da parametri legali e organizzativi che permangono anche dopo la contrattualizzazione e pongono il lavoratore in una condizione psicologica diversa da quella del dipendente privato.

L’eccezione della lavoratrice — secondo cui la natura subordinata è stata accertata solo all’esito del giudizio, mentre i contratti avevano veste formale autonoma — è respinta. La Corte chiarisce che l’orientamento invocato riguarda il lavoro privato e non si estende all’ipotesi di successivi contratti tra le stesse parti nel pubblico impiego, siano essi a termine o formalmente autonomi.

Quanto ai contratti di lavoro autonomo conclusi ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, l’accertamento della natura subordinata determina l’attrazione del rapporto nella sfera dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il comma 5 di tale disposizione comporta il diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione, ma anche l’operare del divieto di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato: manca quindi ab origine ogni prospettiva di stabilizzazione, il che esclude alla radice la configurabilità di un metus rilevante ai fini del decorso della prescrizione. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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