Esenzione IVA esclusa per trasporto lagunare usato come gita turistica (Cass. civ. Sez. V n. 25745 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. n. 633 del 1972 per le prestazioni di trasporto urbano di persone, compreso quello lagunare, va interpretata restrittivamente. La circostanza che il trasporto sia effettuato per finalità turistico-ricreative non ne altera di per sé la natura oggettiva, ma l’esenzione non opera quando l’attività economica complessivamente svolta configuri una prestazione complessa, nella quale il trasferimento di persone costituisce il mezzo per il raggiungimento della finalità economica effettivamente perseguita e gli ulteriori servizi forniti non siano accessori alla prestazione principale. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022 non incide su un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, secondo cui l’attività principale del prestatore consiste nell’organizzazione di gite ed escursioni turistiche.

Il Fatto

Una società esercente attività con imbarcazioni nella laguna veneta riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava l’IVA per l’anno d’imposta 2014. Secondo l’Ufficio, l’attività svolta differiva dal mero trasporto di persone per vie d’acqua interne e non rientrava pertanto nell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 14, d.P.R. n. 633 del 1972, con applicazione dell’aliquota ordinaria.

La società svolgeva, secondo l’Amministrazione, un’attività complessa comprensiva di servizi turistico-ricettivi. La CTP di Venezia rigettava il ricorso, ritenendo che le imbarcazioni non fossero disponibili per la collettività ma utilizzate per un trasporto privato ed esclusivo a favore di ristretti gruppi. La CTR del Veneto confermava la decisione, richiamando la motivazione di altra sentenza della stessa sezione relativa a diverse annualità. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistito dall’Agenzia delle entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto, unitariamente, il secondo, il terzo e il quarto motivo, attinenti alla dedotta motivazione apparente e alla motivazione per relationem. Richiamando Sez. U. n. 22232 del 2016, ribadisce che la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione e non possa essere integrata dall’interprete con mere congetture.

Quanto alla motivazione per relationem, la Corte osserva che questa è ammessa purché il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma, così che dalla lettura di entrambe le sentenze emerga un percorso argomentativo coerente (Cass. n. 23997 del 2022; n. 2397 del 2021). Nel caso concreto la sentenza impugnata indica, pur in modo conciso, la ragione del diniego dell’esenzione, avendo precisato di non avere motivo di discostarsi dall’orientamento espresso in altra decisione relativa alla medesima controversia per diversi anni d’imposta: l’obbligo motivazionale risulta quindi assolto oltre il minimo costituzionale (Sez. U. n. 8053 del 2014).

Il terzo e il quarto motivo sono infondati anche con riguardo alle perizie stragiudiziali: secondo costante giurisprudenza, esse costituiscono una mera allegazione difensiva e il giudice del merito non è tenuto a motivare analiticamente il proprio dissenso quando ponga a base del convincimento considerazioni incompatibili (Cass. n. 9415 del 2025). Nella specie la sentenza si fonda su elementi incompatibili con le conclusioni delle perizie, le quali, peraltro, risultano irrilevanti.

Sul primo e quinto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ricostruisce il quadro normativo e unionale. L’esenzione va interpretata restrittivamente (Cass. n. 419 del 2020); quando l’operazione consta di più elementi occorre valutare l’attività economica complessiva e la finalità perseguita. Una prestazione è accessoria quando costituisce per la clientela il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale (CGUE Bog e a., 10 marzo 2011; Bastovà, 10 novembre 2016; Cass. n. 19792 del 2022; n. 40725 del 2021).

La Corte ricorda poi l’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, di interpretazione autentica, applicabile in via retroattiva con esclusione dei soli rapporti esauriti (Cass. n. 35054 del 2023; n. 19781 del 2024): l’esenzione opera anche per i trasporti con finalità turistico-ricreative, purché abbiano ad oggetto in via esclusiva il trasporto di persone e non comprendano servizi ulteriori non riconducibili all’art. 12 d.P.R. n. 633 del 1972. Nella specie, però, la CTR ha accertato che l’attività principale era l’organizzazione di gite ed escursioni turistiche, rispetto alla quale il trasporto era mero strumento: la modifica normativa è dunque ininfluente a fronte di un accertamento in fatto non sindacabile in legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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