Inammissibile il vizio del ruolo dedotto solo con la memoria illustrativa (Cass. civ. Sez. V n. 25740 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’oggetto del dibattito è delimitato dagli specifici motivi di impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo e dalle ragioni esposte dall’Ufficio nell’atto impositivo. Il vizio afferente alla mancata apposizione del visto di esecutività del ruolo e all’inesistenza del ruolo stesso, prospettato per la prima volta con la memoria illustrativa ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, è inammissibile per tardività, ove desumibile dallo stesso atto impugnato o da documenti già noti al contribuente. La preclusione processuale è sottratta alla disponibilità delle parti e non è sanata dall’accettazione del contraddittorio sul punto da parte dell’amministrazione. Nel merito, l’ingiunzione di pagamento dei tributi locali è atto di riscossione alternativo al ruolo, sicché la disciplina del visto di esecutività del ruolo non le è applicabile.

Il Fatto

La contribuente impugnava un’ingiunzione di pagamento emessa da un Comune per il complessivo importo di euro 99.888,64, in dipendenza di un avviso di accertamento per omesso versamento di ICI, IMU, TARSU, TARES e TARI relativi agli anni 2009/2017, con riferimento a un immobile di proprietà di una società della quale era stata socia fino al recesso.

La Commissione tributaria provinciale dichiarava cessata la materia del contendere per IMU e TARI relative agli anni 2016 e 2017 e rigettava gli altri motivi. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, ritenendo l’ingiunzione atto non bisognoso di visto di esecutività. La contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 52, quinto comma, lett. d), d.lgs. n. 446/1997; il Comune resisteva con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità della censura perché non ritualmente formulata nel ricorso originario.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità, ritenendolo assorbente rispetto alla questione di merito. Il thema decidendum del processo tributario è delimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall’Ufficio nell’atto impositivo e, dall’altro, dagli specifici motivi di impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo, come affermato da Cass. n. 2286/2025.

L’integrazione dei motivi ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 è ammessa soltanto ove resa necessaria dal deposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice, di documenti non conosciuti. Non può quindi avvenire con una memoria successiva quando il vizio dedotto sia desumibile dallo stesso atto impugnato o ricollegabile ad atti e documenti già a conoscenza del contribuente: si tratta di preclusione processuale sottratta alla disponibilità delle parti e non sanabile dal comportamento dell’amministrazione che accetti di difendersi sul punto (Cass. n. 23528/2025).

La memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, depositabile fino a dieci giorni prima dell’udienza, ha lo scopo di illustrare e argomentare i motivi di ricorso, senza modificarne il thema decidendum (Cass. n. 18160/2025). Nel caso di specie, il ricorso introduttivo prospettava il vizio con formula dubitativa e probabilistica, riferendosi genericamente all’art. 52 d.lgs. n. 446/1997 — norma recante più commi — senza alcun richiamo alla lett. d) e senza argomentazioni a sostegno. Solo con la memoria illustrativa il vizio veniva sviluppato e riferito all’inesistenza del ruolo e del visto di esecutività.

Pertanto la censura, non ritualmente sollevata con il ricorso introduttivo, è inammissibile perché tardiva, come già ritenuto dalla Commissione tributaria provinciale: i motivi di impugnazione costituiscono la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto (Cass. n. 13934/2011) e soggiacciono alla preclusione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 22662/2014, n. 9754/2003, n. 19616/2018). Né vale la documentazione depositata dall’Ufficio, che al più legittimerebbe motivi aggiunti tempestivi e non l’integrazione per memoria.

Nel merito la censura è comunque infondata, essendo pacifico che l’ingiunzione di pagamento è atto di riscossione dei tributi locali alternativo alla riscossione a mezzo del ruolo (Cass. n. 18104/2021, n. 3592/2021, n. 20148/2023) e che la disciplina del visto di esecutività del ruolo non le è applicabile (Cass. n. 17079/2022, n. 20148/2023). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *